Regolamento Accesso Atti Amministrativi Stampa
COMUNE di CAPRIOLO

( Provincia di Brescia)


Regolamento sul procedimento amministrativo e sull’esercizio del diritto di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi


Capo I - Principi Generali

Art. 1 -
Oggetto
Art. 2 -
Principi e criteri informatori
Art. 3 -
Definizione ed individuazione dei procedimenti dell’Amministrazione Comunale

Capo II - Il procedimento amministrativo


TITOLO I: L’avvio del procedimento

Art. 4 -
L’avvio del procedimento
Art. 5 -
Comunicazione di avvio del procedimento
Art. 6 -
Documentazione essenziale richiesta in sede di avvio del procedimento

TITOLO II: Adempimenti relativi all’istruttoria procedimentale

Art. 7
- Accertamento di fatti, stati e qualità personali e validità delle certificazioni relative
Art. 8
- Dichiarazioni sostitutive
Art. 9
- Acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche

TITOLO III: L’atto finale del procedimento

Art. 10 -
Conclusione del procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso

TITOLO IV: Durata e termini del procedimento

Art. 11
- Durata del procedimento e delle sue fasi intermedie
Art. 12
- Termini iniziali del procedimento e loro decorrenza
Art. 13
- Termini finali del procedimento e responsabilità per l’inosservanza
Art. 14
- Sospensione del termine

TITOLO V: Responsabile del procedimento e regolazione dell’istruttoria procedimentale

Art. 15
- Individuazione del servizio competente
Art. 16
- Responsabile del procedimento
Art. 17
- Responsabilità dell’istruttoria e di altri adempimenti
Art. 18
- Responsabilità

TITOLO VI: Partecipazione al procedimento, misure di semplificazione e Conferenza di Servizi

Art. 19
- Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 20
- Modalità di partecipazione al procedimento
Art. 21
- Misure di semplificazione
Art. 22
- Conferenza di Servizi

Capo III - L’accesso agli atti ed ai documenti amministrativi

TITOLO I: Conoscibilità degli atti e definizione di documento

Art. 23
- Pubblicità degli atti e definizione di documento
Art. 24
- Forme di pubblicità degli atti amministrativi

TITOLO II: Diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi

Art. 25
- Accesso agli atti ed ai documenti amministrativi
Art. 26
- Esercizio dell’accesso e legittimazione
Art. 27
- Procedimento di accesso formale
Art. 28
- Accesso informale
Art. 29
- Accesso agli atti ed ai documenti amministrativi da parte dei Consiglieri Comunali
Art. 30
- Responsabile del procedimento di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi
Art. 31
- Accoglimento della richiesta e modalità per l’esercizio di accesso
Art. 32
- Non accoglimento della richiesta di accesso
Art. 33
- Casi nei quali gli atti ed i documenti amministrativi possono essere sottratti all’accesso
Art. 34
- Adozione di misure per la tutela della riservatezza dei dati contenuti nei documenti amministrativi

Capo IV - Norme finali

Art. 35
- Norme di rinvio
Art. 36
- Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità



COMUNE DI CAPRIOLO

(Provincia di Brescia)

Regolamento sul procedimento amministrativo e sull’esercizio del diritto di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi

Capo I - Principi Generali

Art. 1: Oggetto

1. Il presente regolamento detta la disciplina per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Capriolo.

2. Il presente regolamento disciplina altresì la conoscibilità degli atti e dei documenti amministrativi formati e detenuti dall’Amministrazione Comunale, sia da parte della collettività che dei singoli interessati, e definisce le modalità per l’esercizio del diritto di accesso assicurato dall’art. 10 della Legge 241/’90.

Art. 2: Principi e criteri informatori

1. Lo sviluppo dei procedimenti amministrativi è retto dai criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di trasparenza e di effettiva e consapevole partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del Comune; ciò in conformità ai principi ed alle disposizioni stabiliti dalla vigente legislazione in materia, in particolare dalla Legge 241/’90.

2. L’Amministrazione Comunale non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.

3. L’amministrazione Comunale attiva, in relazione ai procedimenti amministrativi, adeguati processi valutativi e di semplificazione al fine di:
a) snellire l’attività procedimentale;
b) ridurre il numero dei procedimenti amministrativi desueti e dei subprocedimenti strumentali;
c) ridurre i termini per la conclusione dei procedimenti, uniformando i tempi di conclusione per procedimenti tra loro analoghi;
d) regolare uniformemente i procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diversi servizi.

Art. 3: Definizione ed individuazione dei procedimenti dell’Amministrazione Comunale

1. Ai fini del presente regolamento, costituisce procedimento amministrativo il complesso di atti e di operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati all’adozione, da parte dell’Amministrazione Comunale, di un atto amministrativo.

Capo II - Il procedimento amministrativo

TITOLO I: L’avvio del procedimento

Art. 4: L’avvio del procedimento

1. I procedimenti sono attivati su istanza di parte o d’ufficio.

2. Il procedimento è attivato su istanza di parte qualora leggi o regolamenti prevedano la presentazione di una istanza, comunque denominata, all’Amministrazione Comunale ed il relativo obbligo di provvedere.

3. Il procedimento è attivato d’ufficio in presenza di una istanza per cui non vi è obbligo di provvedere, di segnalazioni che sollecitino l’intervento dell’Amministrazione Comunale, nonchè, qualora ciò sia previsto dalla normativa vigente e qualora l’Amministrazione Comunale sia tenuta ad avviare l’attività procedimentale, al verificarsi di determinate circostanze o in date prestabilite.

Art. 5: Comunicazione di avvio del procedimento

1. L’avvio del procedimento è comunicato ai soggetti previsti dagli artt. 7 e 9 della Legge 241/’90; tale comunicazione deve contenere gli elementi previsti dall’art. 8 della medesima legge (Allegato 1).

2. La comunicazione dell’avvio del procedimento è personale nei casi in cui interessi un numero limitato di destinatari; essa è effettuata tramite avviso scritto, trasmessa all’interessato per posta o con altri mezzi che ne possano comunque assicurare il recapito in forma certa e celere.

3. La comunicazione di avvio del procedimento è collettiva quando interessi un rilevante numero di soggetti; in tal caso viene effettuata in forma pubblica, con avviso specifico, anche nelle forme consentite dalle moderne tecnologie.

Art. 6: Documentazione essenziale richiesta in sede di avvio del procedimento

1. In sede di avvio del procedimento i responsabili e gli operatori addetti all’attività procedimentale adottano ogni misura utile a fornire indicazioni all’interessato in merito alla documentazione essenziale da presentare contestualmente all’istanza o all’attivazione d’ufficio del procedimento, al fine di eliminare duplicazioni di operazioni e di ridurre i costi dell’attività amministrativa.

2. La documentazione essenziale può essere riportata anche in apposita modulistica, inviata agli interessati in sede di avvio del procedimento.

TITOLO II: Adempimenti relativi all’istruttoria procedimentale

Art. 7: Accertamento di fatti, stati e qualità personali e validità delle certificazioni relative

1. Qualora in relazione al procedimento amministrativo debbano essere accertati fatti, stati o qualità personali di soggetti privati, si provvede ad acquisire la relativa documentazione certificativa d’ufficio o, qualora ciò non sia possibile, su presentazione degli interessati, adottando in tal caso ogni misura organizzativa utile a facilitare tale adempimento.

2. Per la validità delle certificazioni eventualmente rese dagli interessati, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 2 della Legge 127/’97.

Art. 8: Dichiarazioni sostitutive

1. Le certificazioni possono essere sostituite da dichiarazioni rese nelle forme previste dalla Legge 15/’68 e sue successive modificazioni, nonchè dall’art. 3 della Legge 127/’97.

2. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi dell’Amministrazione Comunale competenti per il procedimento trattato non è soggetta ad autenticazione.

3. L’Amministrazione Comunale adotterà ogni misura utile a favorire l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive ed a semplificare le procedure di autenticazione, qualora previste dalla normativa vigente.

Art. 9: Acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche

1. Per l’acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 della Legge 241/’90 e sue successive modificazioni.

TITOLO III: L’atto finale del procedimento

Art. 10: Conclusione del procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso

1. Ogni procedimento attivato dall’Amministrazione Comunale su istanza di parte o d’ufficio deve concludersi con provvedimento espresso, congruamente motivato.

2. La motivazione del provvedimento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

TITOLO IV: Durata e termini del procedimento

Art. 11: Durata del procedimento e delle sue fasi intermedie

1. Per ogni procedimento il responsabile determinerà, in termini precettivi, la durata complessiva ed, in termini indicativi, la durata delle singole fasi intermedie.

2. La determinazione della durata di ogni singolo procedimento e delle sue fasi intermedie deve tener conto della durata e dei tempi richiesti dallo svolgimento degli adempimenti istruttori correlati a passaggi esterni all’Amministrazione Comunale.

3. La durata dei procedimenti e delle fasi intermedie è soggetta a revisione periodica, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dai responsabili e dagli operatori interessati, nonchè in ragione di eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento.

Art. 12: Termini iniziali del procedimento e loro decorrenza

1. Per i procedimenti attivati d’ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui il servizio del Comune competente ha comunque avuto conoscenza del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere.

2. Per i procedimenti attivati su richiesta, istanza o sollecitazione di un’altra pubblica amministrazione, il termine iniziale decorre dal ricevimento della richiesta da parte del servizio competente.

3. Per i procedimenti attivati su istanza di parte, il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda da parte dell’Amministrazione Comunale, attraverso il protocollo generale.

Art. 13: Termini finali del procedimento e responsabilità per l’inosservanza

1. I termini finali di ogni procedimento di competenza dell’Amministrazione Comunale, entro i quali deve aversi la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso, sono fissati dai responsabili; essi costituiscono il termine massimo della durata dell’attività procedimentale, comprensiva delle fasi intermedie, dei passaggi istruttori interni al Comune e di quelli esterni.

2. I procedimenti per i quali non è indicato il termine finale devono concludersi nel limite massimo di 30 giorni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 comma 3 della Legge 241/’90.

3. Decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Amministrazione Comunale, l’interessato può produrre istanza al responsabile del servizio interessato, il quale ha obbligo di provvedere direttamente nel termine di 30 giorni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3-ter della Legge 273/’95.

4. L’inosservanza dei tempi procedimentali comporta accertamenti ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei dipendenti dell’Amministrazione Comunale dagli artt. 20 commi 9 e 10 e 59 del D. Lgs. 29/’93 e successive modificazioni.

Art. 14: Sospensione del termine

1. Qualora, per straordinarie esigenze istruttorie relative al procedimento, non sia possibile rispettare il termine finale, quest’ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento in cui viene richiesta all’interessato la necessaria integrazione documentale (Allegato 3).

2. Qualora il servizio competente debba acquisire, in relazione al procedimento, pareri o nulla osta da organi consultivi di altre pubbliche amministrazioni, per la sospensione dei termini si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 16 comma 4 della Legge 241/’90.

TITOLO V: Responsabile del procedimento e regolazione dell’istruttoria procedimentale

Art. 15: Individuazione del servizio competente

1. Responsabili dei procedimenti sono i servizi, ovvero le unità operative in cui si articola la struttura organizzativa del Comune, per specifica competenza di materia.

2. Qualora un procedimento comporti più fasi gestite da differenti servizi, la responsabilità è comunque dell’unità operativa che deve predisporre l’istruttoria per l’emanazione dell’atto finale.

Art. 16: Responsabile del procedimento

1. Il responsabile di servizio è il responsabile del procedimento, a meno di nomina di altro dipendente assegnato al servizio; in caso di vacanza, la responsabilità del procedimento è del segretario comunale.

2. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, a fini istruttori, tutti gli elementi necessari per l’emanazione del provvedimento;
b) accerta d’ufficio fatti e stati inerenti allo svolgimento dell’istruttoria, nonchè compie, in relazione ad essa, ogni altro atto utile a completarla ed a sollecitarne lo sviluppo;
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste per legge o regolamento in relazione al procedimento e al provvedimento finale;
e) esercita ogni attribuzione prevista per legge dalla legge o dai regolamenti in ordine al regolare sviluppo dei procedimenti di competenza, nonchè per la realizzazione di soluzioni di semplificazione amministrativa;
f) adotta, ove ne abbia competenza in base a disposizioni di legge, regolamentari o dello statuto, il provvedimento finale, oppure trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione.

3. Il responsabile del procedimento cessa dalla sua posizione in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Art. 17: Responsabilità dell’istruttoria e di altri adempimenti

1. Il responsabile di servizio può assegnare ad altro dipendente del servizio la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonchè, eventualmente, l’adozione del provvedimento finale.

2. L’individuazione del dipendente quale responsabile del procedimento deve avvenire sulla base della titolarità dell’attività procedurale prevalente.

Art. 18: Responsabilità

1. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta competenza, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti di cui al precedente art. 16.

2. Qualora, in relazione a procedimenti coinvolgenti più servizi o con passaggi istruttori esterni presso altre pubbliche amministrazioni, il responsabile del procedimento rilevi difficoltà tali da poter condurre al mancato rispetto dei termini, ha l’obbligo di attivare forme di sollecitazione rivolte ai soggetti competenti, suggerendo altresì le misure opportune per garantire in ogni caso la conclusione del procedimento.

TITOLO VI: Partecipazione al procedimento, misure di semplificazione e Conferenza di Servizi

Art. 19: Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, ossia coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, o coloro che per legge devono intervenirvi, nonchè i soggetti per i quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale e che siano individuati o facilmente individuabili, possono intervenire nel procedimento.

2. Può intervenire nel procedimento anche qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, oppure portatore di interessi diffusi se costituito in associazioni o comitato, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento adottato a conclusione del procedimento.

Art. 20: Modalità di partecipazione al procedimento

1. Al fine di garantire la loro partecipazione consapevole al procedimento stesso, i soggetti di cui al precedente art. 19 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, ferme restando le disposizioni di legge e regolamentari a tutela della riservatezza dei terzi;
b) di presentare memorie scritte e documenti che l’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di valutare in ragione della loro pertinenza con il procedimento;
c) di presentare note, osservazioni e indicazioni con dati e informazioni alla migliore definizione delle attività istruttorie del procedimento;

2. In accoglimento di proposte e osservazioni presentate dai soggetti intervenuti nel procedimento, l’Amministrazione Comunale può concludere con gli interessati accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, in sostituzione di questo, secondo quanto previsto dall’art. 11 della Legge 241/’90.

Art. 21: Misure di semplificazione

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei soggetti interessati, nonchè di migliorare il rapporto tra cittadini e Amministrazione Comunale, nell’ambito dell’attività procedimentale sono adottate dai responsabili e dagli operatori tutte le misure necessarie a semplificare gli sviluppi dei procedimenti.

2. Le misure di semplificazione utilizzabili nelle diverse fasi del procedimento, devono comunque essere rispondenti a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 22: Conferenza di Servizi

1. Ogniqualvolta il perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale comporti la valutazione di interessi pubblici differenziati correlati ad un procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento indice una Conferenza di Servizi.
a) tra i responsabili degli uffici del Comune interessati, quando l’acquisizione di pareri, nullaosta, visti e autorizzazioni coinvolge solo articolazioni dell’Amministrazione Comunale;
b) tra i soggetti abilitati delle varie pubbliche amministrazioni competenti al rilascio di pareri, nullaosta, visti e autorizzazioni quando l’attività procedimentale comporta passaggi istruttori esterni.

2. Resta fermo, in ordine all’obbligatorietà dell’indizione della Conferenza di Servizi in determinati casi, quanto previsto dagli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della Legge 241/’90.

Capo III - L’accesso agli atti ed ai documenti amministrativi

TITOLO I: Conoscibilità degli atti e definizione di documento

Art. 23: Pubblicità degli atti e definizione di documento

1. La conoscibilità degli atti amministrativi è realizzata mediante la pubblicità degli stessi, fatte salve le eccezioni di legge, e la disponibilità dei documenti ad essi correlati.

2. Ai fini del presente regolamento per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altro tipo del contenuto di atti, anche interni, formati dall’Amministrazione Comunale o comunque stabilmente detenuti da essa, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.

Art. 24: Forme di pubblicità degli atti amministrativi

1. Ogni provvedimento conclusivo di procedimento, gli atti amministrativi generali e gli atti normativi, nonchè qualsiasi altro atto per cui sia disposta per legge o regolamento la piena conoscibilità, sono soggetti a pubblicità.

2. L’Amministrazione Comunale realizza la pubblicità degli atti nelle forme previste dalla legge, mediante pubblicazione all’albo pretorio, nonchè in forma telematica, se previsto.

3. La pubblicità degli atti può essere limitata, al fine di salvaguardare la riservatezza dei terzi ai sensi della Legge 675/’96, in base a precise disposizioni di legge.

TITOLO II: Diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi

Art. 25: Accesso agli atti ed ai documenti amministrativi

1. L’accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento agli atti del procedimento ed ai documenti ad essi correlati, siano essi formati dall’Amministrazione Comunale oppure formati da altri soggetti, pubblici e privati, e da essa detenuti in forma stabile ai fini dell’attività amministrativa.

3. Per le informazioni in materia di ambiente, l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi è disciplinato con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 39/’97.

Art. 26: Esercizio dell’accesso e legittimazione

1. Il diritto di accesso si intende realizzato attraverso la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità degli atti e dei documenti richiesti dal soggetto interessato e legittimato; esso può aversi anche mediante strumenti informatici, elettronici o telematici.

2. Il diritto di accesso si esercita, di norma, a procedimento concluso, nei confronti dell’autorità che è competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

3. L’accesso è consentito ai soggetti titolari di interessi differenziati giuridicamente rilevanti ai fini della tutela degli interessi medesimi, nonchè alle associazioni, ai comitati ed agli altri organismi collettivi tutelanti interessi diffusi di cui sono portatori.

Art. 27: Procedimento di accesso formale

1. Il diritto di accesso si esercita in via formale con motivata richiesta scritta indirizzata al responsabile del servizio competente, utilizzando appositi moduli predisposti dall’Amministrazione Comunale (Allegato 2), nei quali l’interessato deve indicare:
a) gli elementi che ne consentano l’individuazione e la legittimazione;
b) la motivazione della richiesta, con eventuale specificazione dell’interesse connesso;
c) l’utilizzo che intende fare dei dati acquisiti con i documenti richiesti.

2. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il servizio competente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’interessato entro 10 giorni (Allegato 3); il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

3. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale affidare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), ove esista, il compito di istruire le richieste presentate e di relazionare con il pubblico in merito a tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi.

4. Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima al protocollo
generale del Comune.

5. Per le modalità di esercizio dell’accesso si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 22, 23, 24, 25 della Legge 241/’90 e dal D.P.R. 352/’92.

Art. 28: Accesso informale

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, al servizio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. La richiesta di accesso informale è esaminata immediatamente e senza formalità e, qualora non sussistano motivi di impedimento, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero con altre modalità idonee.

3. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua idoneità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull’accessibilità del documento, il richiedente è invitato a presentare contestualmente istanza formale.

Art. 29: Accesso agli atti ed ai documenti amministrativi da parte dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Amministrazione Comunale tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato.

2. A tal fine i Consiglieri Comunali possono accedere agli atti ed ai documenti amministrativi formati e/o stabilmente detenuti dall’Amministrazione Comunale, con richiesta presentata direttamente ai singoli uffici, ed ottenerne gratuitamente il rilascio di copia.

3. Il Consigliere Comunale è tenuto al segreto d’ufficio nei casi previsti dalla legge, in relazione alle informazioni e alle notizie acquisite mediante l’accesso agli atti ed ai documenti amministrativi e non può in nessun caso utilizzarle per fini diversi da quelli istituzionali.

Art. 30: Responsabile del procedimento di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi

1. Il responsabile del servizio competente per materia ad istruire il procedimento, a formare l’atto o a detenerlo stabilmente è il responsabile del procedimento di accesso.

2. Il responsabile del servizio può designare, quale responsabile del procedimento di accesso, altro dipendente con idonea qualifica.
3. Il responsabile del procedimento di accesso:
a) riceve la richiesta scritta di accesso, individuandone gli elementi essenziali e provvedendo a richiedere le eventuali integrazioni;
b) decide in merito all’accoglimento della richiesta o al diniego della stessa, con provvedimento motivato;
c) provvede alle comunicazioni all’interessato dell’accoglimento della richiesta, nonchè nei casi di limitazione, differimento, esclusione del diritto di accesso;
d) adotta ogni altro atto necessario per dare piena attuazione al diritto di accesso.

4. Il responsabile adotta ogni cura al fine di perseguire la massima efficienza e rapidità nell’espletamento del procedimento di accesso.

Art. 31: Accoglimento della richiesta e modalità per l’esercizio dell’accesso

1. L’accoglimento della richiesta di accesso è formalizzato in apposito atto emanato dal responsabile del servizio interessato (Allegato 4).

2. L’atto di accoglimento deve contenere l’indicazione del servizio o dell’ufficio presso cui rivolgersi per prendere visione dei documenti richiesti e delle ore d’ufficio all’uopo indicate.

3. L’interessato potrà prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, con l’espresso divieto, penalmente perseguibile, di alterarli ovvero di asportarli dal luogo in cui gli stessi sono dati in visione.

4. L’esame dei documenti è gratuito; l’interessato può richiederne copia, salvo il rimborso dei costi di ricerca, visura, riproduzione e spedizione il cui importo è fissato con Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 32: Non accoglimento della richiesta di accesso

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento stesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, all’individuazione delle categorie di cui all’art. 24 comma 4 Legge 241/’90, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta e comunicati all’interessato (Allegati 5 e 6).

2. La richiesta si intende rigettata quando siano trascorsi 30 giorni dalla sua presentazione senza che l’Amministrazione Comunale si sia pronunciata in merito.

3. Il differimento o la limitazione dell’accesso sono disposti ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’art. 24 comma 2 della suindicata legge o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell’Amministrazione in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.

4. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è ammesso il ricorso al TAR, ai sensi dell’art. 25 della Legge 241/’90.

Art. 33: Casi nei quali gli atti ed i documenti amministrativi possono essere sottratti all’accesso

1. Nell’ambito dei criteri individuati dall’art. 8 del D.P.R. 352/’92, i documenti amministrativi possono essere sottratti all’accesso qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 24 comma 2 Legge 241/’90.

2. Coloro che, per ragioni d’ufficio o per altre esigenze particolari e motivate, prendono visione degli atti e dei documenti amministrativi sottratti all’accesso, di cui al primo comma del presente articolo, sono tenuti al segreto.

3. In ogni caso non è consentito riprodurre, diffondere o comunque utilizzare le informazioni ottenute mediante l’esercizio del diritto di accesso di cui al secondo comma del presente articolo.

4. Con validità erga omnes gli atti ed i documenti amministrativi sono sottratti all’accesso qualora ricorrano le fattispecie individuate dal combinato disposto degli artt. 13 comma 1 e 24 comma 6 Legge 241/’90.

Art. 34: Adozione di misure per la tutela della riservatezza dei dati contenuti nei documenti amministrativi

1. L’amministrazione Comunale adotta ogni misura utile a garantire la tutela dei dati personali contenuti nei documenti amministrativi gestiti nell’ambito dell’attività procedimentale.

2. In relazione ai procedimenti di accesso agli atti, i responsabili di procedimento devono tenere conto della tutela dei dati personali presenti nei documenti richiesti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 675/’96 e sue successive modificazioni.

Capo IV - Norme finali

Art. 35: Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della Legge 241/’90.

Art. 36: Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi i quindici giorni dalla seconda pubblicazione all’albo pretorio stabilita dall’art. 77 comma 3 dello Statuto del Comune.

2. Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 352/’92, il presente regolamento sarà inviato alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell’art. 27 della legge 241/’90, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Allegato 1 al "Regolamento sul procedimento amministrativo e sull’esercizio del diritto di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi"

COMUNE DI CAPRIOLO

(Provincia di Brescia)

Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo

Al destinatario del procedimento: _____________________________________________________


e p. c. ad eventuali controinteressati: ________________________________________________________________


OGGETTO: Procedimento amministrativo promosso
________________________________________________________________


Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/’90, del D.P.R. 352/’92 e dell’art. 5 del regolamento suindicato, si comunica che questa Amministrazione Comunale in data _________________ HA DATO AVVIO al procedimento amministrativo indicato in oggetto, il quale dovrà concludersi entro il ________________________.

Si comunicano:

- Servizio competente: ________________________________________________________________

- Ufficio competente: _______________________________________________________________

- Responsabile del procedimento: _____________________________________________________

Presso l’ufficio stesso è consentito prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento amministrativo in oggetto, secondo le modalità ed i limiti di cui al D.P.R. 352/’92.

Distinti saluti,

Il responsabile del procedimento (firma) _______________________________________________


Capriolo, lì ____________________




Allegato 2 al "Regolamento sul procedimento amministrativo e sull’esercizio del diritto di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi"

COMUNE DI CAPRIOLO

(Provincia di Brescia)

Richiesta di accesso alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi

Al Sindaco del Comune di Capriolo

Il sottoscritto ________________________________________________________________

nato a ________________________________________ il ________________________________

residente a ____________________________________ in Via

________________________________________________________________

nella sua qualità di (specificare i poteri rappresentativi)

________________________________________________________________

________________________________________________________________


CHIEDE,

ai sensi dell’art. 25 della Legge 241/’90, del D.P.R. 352/’92 e dell’art. 27 del regolamento suindicato,
- di prendere visione e/o
- di prendere in esame, con rilascio di copia in carta semplice e/o
- di prendere in esame, con rilascio di copia autenticata

i sottoindicati atti e documenti amministrativi: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

per i seguenti motivi (specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta):
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________


Distinti saluti,

Il richiedente (firma) ________________________________________________

Capriolo, lì ____________________

RISERVATO AL SERVIZIO COMPETENTE:

a) Costi di ricerca e visura L. __________
b) Costi di riproduzione L. __________
c) Costi di spedizione L. __________
d) Costi per marche da bollo L. __________

Totale da rimborsare L. __________

Il responsabile del procedimento (firma)

_______________________________________________





Allegato 3 al "Regolamento sul procedimento amministrativo e sull’esercizio del diritto di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi"

COMUNE DI CAPRIOLO

(Provincia di Brescia)

Richiesta di completamento e/o regolarizzazione della domanda

Al destinatario del procedimento/richiedente: ___________________________________________


OGGETTO: Procedimento amministrativo promosso/
Richiesta di accesso alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi

_________________________________________________________________

In relazione alla domanda presentata a questa Amministrazione Comunale in data _______________,

prot. n. __________, relativa al procedimento amministrativo/richiesta di accesso alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi in oggetto, si comunica che NON E’ POSSIBILE dare avvio al procedimento stesso/espletare la richiesta stessa in quanto la domanda suddetta risulta irregolare e/o incompleta per i seguenti motivi:
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________


Si invia pertanto la S.V. a volersi presentare presso il servizio competente: ____________________

per: ________________________________________________________________

________________________________________________________________


Soltanto dopo la regolarizzazione e/o il completamento della domanda in oggetto, questa Amministrazione Comunale potrà dare avvio al procedimento/espletare la richiesta di cui trattasi, ai sensi degli art. 14 e 27 del regolamento suindicato.

Distinti saluti,

Il responsabile del procedimento (firma)

_______________________________________________


Capriolo, lì ____________________





Allegato 4 al "Regolamento sul procedimento amministrativo e sull’esercizio del diritto di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi"


COMUNE DI CAPRIOLO

(Provincia di Brescia)

Accoglimento della richiesta di accesso alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi




Al richiedente: _________________________________________________________________


In relazione alla richiesta di accesso avanzata dalla S.V. in data __________________, si comunica, ai sensi dell’art. 25 della Legge 241/’90, del D.P.R. 352/’92 e dell’art. 30 del regolamento suindicato, che questa Amministrazione Comunale ACCOGLIE la richietsa stessa.

Per esercitare il diritto di accesso, la S.V. potrà rivolgersi al servizio competente responsabile del procedimento: ___________________________________________ presso l’ufficio comunale, nei giorni: _________________________________________________________________

nelle ore: _________________________________________________________________

a far data da: _________________________________________________________________

La S.V. potrà prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, con l’espresso divieto, penalmente perseguibile, di alterarli ovvero di asportarli dal luogo in cui gli stessi sono dati in visione; potrà inoltre richiederne copia.

Distinti saluti,

Il responsabile del procedimento (firma)

_______________________________________________


Capriolo, lì ____________________




Allegato 5 al "Regolamento sul procedimento amministrativo e sull’esercizio del diritto di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi"

COMUNE DI CAPRIOLO

(Provincia di Brescia)


Non accoglimento della richiesta di accesso alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi


Al richiedente: ________________________________________________________________


In relazione alla richiesta di accesso avanzata dalla S.V. in data __________________, si comunica, ai sensi dell’art. 25 della Legge 241/’90, del D.P.R. 352/’92 e dell’art. 31 del regolamento suindicato, che questa Amministrazione Comunale NON ACCOGLIE la richietsa stessa per i seguenti motivi:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________


Contro la presente decisione, la S.V. può presentare ricorso al TAR della Lombardia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, ai sensi dell’art. 25 della Legge 241/’90.

Distinti saluti,

Il responsabile del procedimento (firma) _______________________________________________


Capriolo, lì ____________________





Allegato 6 al "Regolamento sul procedimento amministrativo e sull’esercizio del diritto di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi"


COMUNE DI CAPRIOLO

(Provincia di Brescia)

Differimento dell’accesso alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi



Al richiedente: ________________________________________________________________


In relazione alla richiesta di accesso avanzata dalla S.V. in data __________________, si comunica, ai sensi dell’art. 25 della Legge 241/’90, del D.P.R. 352/’92 e dell’art. 31 del regolamento suindicato, che questa Amministrazione Comunale DIFFERISCE l’accesso di cui alla richiesta stessa per i seguenti motivi:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

alla successiva scadenza del

_________________________________________________________


Contro la presente decisione, la S.V. può presentare ricorso al TAR della Lombardia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, ai sensi dell’art. 25 della Legge 241/’90.

Distinti saluti,

Il responsabile del procedimento (firma) _______________________________________________


Capriolo, lì ____________________