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| Statuto |
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TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 * Definizione Art. 2 * Autonomia Art. 3 * Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore Art. 4 * Sede – Territorio Art. 5 * Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico Art. 6 * Tutela della persona, della famiglia, della salute, dell’integrazione sociale e dei diritti dei cittadini più deboli Art. 7 * Pari opportunità Art. 8 * Programmazione e sviluppo economico-sociale Art. 9 * Promozione dei beni culturali, dello sport, del tempo libero, e del diritto allo studio Art.10 * Partecipazione, Cooperazione Art.11 * Conferenza Stato-Città-Autonomie Locali Art.12 * Tutela dei dati personali TITOLO I I – ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE ( Consiglio – Sindaco e Giunta ) Capo I * CONSIGLIO COMUNALE Art. 13 * Presidenza Art. 14 * Consiglieri Comunali Art. 15 * Primo Consiglio Comunale – Adempimenti iniziali Art. 16 * Funzionamento del Consiglio Art. 17 * Attribuzioni del Consiglio Art. 18 * Sessioni del Consiglio Art. 19 * Convocazione del Consiglio Art. 20 * Computo del numero legale per la validità delle sedute Art. 21 * Numero legale per la validità delle deliberazioni Art. 22 * Pubblicità delle sedute Art. 23 * Votazioni Art. 24 * Esercizio della potestà regolamentare Art. 25 * Commissioni Consiliari Consultive Art. 26 * Commissioni Consiliari Speciali Capo II * SINDACO E GIUNTA Art. 27 * Elezione del Sindaco Art. 28 * Attribuzioni e Competenze del Sindaco Art. 29 * Delegati del Sindaco Art. 30 * La Giunta – Composizione e nomina – Presidenza Art. 31 * Competenze della Giunta Art. 32 * Funzionamento della Giunta Art. 33 * Cessazione dalle cariche TITOLO I I I – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, PROPOSIZIONE, ACCESSO e TUTELA Capo I * PARTECIPAZIONE CITTADINI Art. 34 * Partecipazione dei cittadini Art. 35 * Diritto d'iniziativa Art. 36 * Riunioni e assemblee Art. 37 * Consultazioni Art. 38 * Istanze, petizioni e proposte Art. 39 * Cittadini dell’Unione europea – Stranieri soggiornanti – Partecipazione alla vita pubblica locale Capo II * REFERENDUM Art. 40 * Azione referendaria Art. 41 * Disciplina del referendum Art. 42 * Effetti del referendum Capo III * PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Art. 43 * Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo Art. 44 * Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo Capo IV * DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE Art. 45 * Pubblicità degli atti Art. 46 * Diritto di accesso Capo V * DIFENSORE CIVICO Art. 47 * Istituzione dell’ufficio Art. 48 * Elezione – Compiti - Funzionamento TITOLO I V – ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA – NORMATIVA – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE Art. 49 * Ambito di applicazione dei Regolamenti Art. 50 * Pubblicazione dei Regolamenti Art. 51 * Albo pretorio – Ripubblicazione dei Regolamenti Art. 52 * Svolgimento dell’attività amministrativa Art. 53 * Statuto dei diritti del contribuente TITOLO V – FINANZA - CONTABILITA’ – ORGANO DI CONTROLLO Art. 54 * Ordinamento finanziario e contabile Art. 55 * Revisione economico-finanziaria TITOLO V I – I SERVIZI PUBBLICI Art. 56 * Forme di gestione Art. 57 * Gestione in economia Art. 58 * Concessione a terzi Art. 59 * Aziende speciali Art. 60 * Istituzioni Art. 61 * Società Art. 62 * Tariffe dei servizi TITOLO V I I – COLLABORAZIONI TRA ENTI LOCALI Art. 63 * Tipologie TITOLO V I I I – UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE Capo I * ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE Art. 64 * Criteri generali in materia di organizzazione Art. 65 * Ordinamento degli uffici e dei servizi Art. 66 * Organizzazione del personale Art. 67 * Stato giuridico e trattamento economico del personale Art. 68 * Incarichi esterni Capo II * SEGRETARIO COMUNALE – RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI Art. 69 * Segretario comunale – Direttore generale Art. 70 * Vice segretario Art. 71 * Responsabili degli uffici e dei servizi Art. 72 * Compiti dirigenziali Art. 73 * Incarichi a contratto Art. 74 * Ufficio di supporto agli organi di direzione politica Art. 75 * Rappresentanza del Comune in giudizio TITOLO I X – DISPOSIZIONI FINALI Art. 76 * Modifiche dello Statuto Art. 77 * Abrogazioni Art. 78 * Entrata in vigore ALLEGATI A ) Bozzetto e descrizione dello Stemma ( articolo 3 ) B ) Bozzetto e descrizione del Gonfalone ( articolo 3 ) TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 * Definizione 1. Il Comune di Capriolo è Ente Locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente Statuto. 2. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni conferite o delegate dalle Leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà. 3. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, economico e culturale e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte della comunità nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, garantiti dalla Costituzione. Art. 2 * Autonomia 1. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento particolare alla riforma del titolo V° della Costituzione Italiana e all’ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell’articolo 128 della Costituzione stessa nonché di quelle attribuite e delegate, ai Comuni è riconosciuta " pari dignità istituzionale " con le Province, le Città Metropolitane, le Regioni e lo Stato della Repubblica Italiana. In questo quadro – nell’ambito del proprio Statuto, dei propri Regolamenti e delle leggi di coordinamento degli enti e della finanza pubblica – il Comune, per lo svolgimento delle funzioni e il perseguimento dei fini istituzionali di sua competenza, è titolare di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, nonché impositiva e finanziaria. Il rapporto fra il Comune e gli altri enti in cui si riparte la Repubblica Italiana si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni istituzionali nonché del principio della sussidiarietà. 2. Il Comune si riconosce in un sistema statuale unitario articolato secondo il principio dell’autonomia degli Enti Locali; principio di cui ne auspica quanto prima lo sviluppo mediante il progresso verso una struttura di tipo federativo. 3. Considerata la peculiare realtà territoriale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale nonché l’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse nel rispetto del principio della sussidiarietà. 4. L’autogoverno della comunità si realizza secondo i principi, i poteri e gli istituti contenuti nel presente Statuto e nei Regolamenti. 5. Il Comune promuove la fratellanza fra i popoli fa proprio il principio di base della Carta delle Nazioni Unite atto a operare al solo fine di consolidare la pace nel mondo e a sviluppare relazioni amichevoli fondate sul rispetto del diritto di autodeterminazione. 6. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza, di pari dignità e per il completo sviluppo della persona. 7. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985. 8. L’attività dell’Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue obiettivi di semplificazione delle procedure e per ogni suo atto ne garantisce la trasparenza e la pubblicità dovute per legge. 9. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio. 10. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Art. 3 * Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore 1. Lo stemma e il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati, rispettivamente, sub lettere a) e b), che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente Statuto. Possono essere modificati su proposte consiliari approvate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. 2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune. 3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla Legge e dal Regolamento. Art. 4 * Sede – Territorio 1. La sede del Comune è sita in via Vittorio Emanuele. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Capoluogo del Comune è l'abitato in cui si trova il Municipio. Gli organi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede del Comune. Tali organi potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune. 2. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’articolo 9 della L.1228 del 24.12.1954, approvato dall’istituto nazionale di statistica. Appartiene alla realtà geografica della Franciacorta e confina con i Comuni di: Paratico, Iseo, Cortefranca, Adro, Palazzolo s/O, Castelli Calepio. 3. Il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali. Realizza piani di iniziativa pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione e favorisce l'insediamento di attività produttive. 4. Programma la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche. 5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità. 6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle Leggi statali e regionali. Art. 5 * Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico 1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del territorio e per eliminare le cause d’inquinamento dell’ambiente nella sua totalità. 2. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali. 3. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività. Art. 6 * Tutela della persona, della famiglia, della salute, dell’integrazione sociale e dei diritti dei cittadini più deboli. 1. Il Comune, ispirandosi all’irrinunciabile criterio della tutela della persona e della famiglia, nell'ambito delle sue competenze e con idonei provvedimenti concorre a garantire: a) il diritto alla vita, adottando quegli accorgimenti e strumenti necessari affinché la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale, sia accolta e protetta in tutti i suoi aspetti; b) il diritto alla salute, con particolare attenzione alle categorie a rischio e con il necessario riguardo alla salubrità e alla sicurezza dell’ambiente di vita e di lavoro; c) lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini; d) la prevenzione delle emarginazioni e del disagio sociale. 2. Opera per l’erogazione di efficienti servizi di assistenza e consulenza e, ove necessario, di concreta solidarietà – promuovendo e valorizzando anche le forme di volontariato – con speciale riferimento a: a) rivalutazione sociale della famiglia, della maternità e della paternità; b) sostegno alla corresponsabilità dei genitori nella cura e nell’educazione dei figli; c) tutela degli anziani, dei minori, degli inabili e invalidi e di quanti vivono in particolari situazioni di emarginazione e di disagio. 3. Allo scopo di coordinare gli interventi, definiti nei precedenti commi, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero e con i gruppi di volontariato operanti nel Comune, il Sindaco può istituire e nominare un comitato di coordinamento, nel quale sono rappresentati i servizi e gruppi medesimi, dotandolo di un servizio segreteria. 4. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla L. 104 del 05.02.1992, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’articolo 34 del TU 267/2000, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. Art. 7 * Pari opportunità 1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne: a) garantisce la partecipazione di tutti i propri dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale; b) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica. Art. 8 * Programmazione e sviluppo economico-sociale 1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore. 2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti e una più equa remunerazione del lavoro. 3. Favorisce lo sviluppo della Piccola e Media Industria anche ai fini di garantire la massima occupazione e qualificazione. 4. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi. 5. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi. 6. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo, e gli strumenti della programmazione. 7. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune promuove, per ciascun obiettivo, l'apporto collaborativo dei cittadini singoli o associati. Art. 9 * Promozione dei beni culturali, dello sport, del tempo libero, e del diritto allo studio 1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico e il turismo sociale e giovanile. 2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi e associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi e impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi e associazioni. A tal fine il Comune, su delibera del Consiglio Comunale, istituisce un apposito Albo degli Enti, Organismi e Associazioni. 3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti e l'organizzazione dell'Albo degli enti, organismi e associazioni saranno disciplinati da apposito Regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi e associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale dagli stessi perseguite. 4. Opera per garantire il diritto allo studio, sostenendo i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. Favorisce gli inabili nel proseguimento degli studi dopo il conseguimento della licenza media. Art.10 * Partecipazione, Cooperazione 1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica e amministrativa dell'Ente. 2. Poiché presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti amministrativi, il Comune realizza l’istituzione di mezzi e strumenti idonei a dare concreta attuazione al diritto d'informazione. 3. Il Comune valorizza libere forme associative e promuove istituti di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale. Art.11 * Conferenza Stato-Città-Autonomie Locali 1. Nell’ambito del decentramento di cui alla L.59 / 15.03.1997, il Comune si avvale della conferenza Stato-Città-Autonomie Locali, in particolare per: a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali; b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della L. 498 del 23.12. 1992 e successive modificazioni; c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale. Art.12 * Tutela dei dati personali 1. Il Comune garantisce, nelle forme previste dalla normativa vigente, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità delle persone fisiche. TITOLO I I – ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE ( Consiglio – Sindaco e Giunta )
Capo I * CONSIGLIO COMUNALE
Art.13 * Presidenza 1. Salvo i casi previsti dalla legge, il Consiglio è presieduto dal Sindaco – come da comma 3 dell’articolo 39 del TU 267/2000 – o da un Presidente eletto tra i Consiglieri – come da ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 39 del TU 267/2000. L’applicabilità della succitata seconda ipotesi, in luogo della prima (operante in via automatica come da previsione normativa), nonché l’individuazione dei soggetti legittimati a svolgere funzioni vicarie, sono definite nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Art.14 * Consigliere Comunale 1. Il Consigliere Comunale rappresenta l’intero corpo elettorale del Comune ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. 2. Il Consigliere Comunale ha il dovere d’intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle eventuali Commissioni Consiliari delle quali fa parte. 3. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato di Consigliere sono regolati dalla Legge. 4. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Dette possibilità, nonché le dichiarazioni d’improponibilità, sono definite e modulate nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 5. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti, nonché dai concessionari di pubblici servizi, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla Legge. 6. Il Consigliere è tenuto a giustificare l’assenza dalla seduta – di Consiglio o di Commissione – a mezzo di comunicazione orale o scritta, facendola pervenire al Segretario Comunale in via diretta o tramite un collega Consigliere, nel periodo che intercorre tra il ricevimento dell’avviso di convocazione e l’inizio della seduta. La giustificazione – se richiesto – viene ufficializzata all’inizio della seduta stessa. 7. La mancata partecipazione a cinque (5) sedute consecutive ovvero a otto (8) sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici (15) giorni dalla notifica dell’avviso. 8. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro dieci (10) giorni. 9. Al Consigliere Comunale, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari per L’Ente. Nel Regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di assenza ingiustificata dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza. 10. Il Comune, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. 11. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci (10) giorni, deve procedere alla relativa surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell’articolo 141. Art.15 * Primo Consiglio Comunale – Adempimenti iniziali 1. Il Consiglio – nella prima seduta – provvede: a) alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause d’incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, ai sensi dell’articolo 41 del TU 267/2000; b) alla comunicazione dei componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e delle deleghe loro assegnate; c) alla elezione – tra i Consiglieri – dei componenti della Commissione Elettorale Comunale. 2. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta (30) giorni successivi al primo per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni e società. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici (15) giorni successivi. 3. Entro sessanta (60) giorni dalla prima seduta il Sindaco – sentita la Giunta – presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Art.16 * Funzionamento del Consiglio Comunale 1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento in conformità ai seguenti principi: a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione e senza computare il giorno di consegna, almeno – cinque (5) giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria, – tre (3) giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria, – ventiquattro (24) ore prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, a opera della presidenza, un’adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa ai punti iscritti all’ordine del giorno viene depositata agli atti dell’ufficio segreteria per essere a disposizione dei Consiglieri Comunali, entro i termini di cui alla precedente lettera a); c) prevedere – per la validità della seduta – la presenza, escluso il Sindaco, – di non meno della metà dei Consiglieri assegnati per le sedute di prima convocazione, – e di non meno di un terzo dei Consiglieri assegnati per le sedute di seconda convocazione; d) riservare al Presidente del Consiglio il potere di convocazione/direzione dei lavori delle sedute consiliari e – di concerto con il Sindaco – quello di determinazione dell’ordine del giorno; e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto; f) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all’ufficio di presidenza del Consiglio. 2. In pendenza dell’approvazione del Regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, s’intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista: a) per il gruppo di maggioranza risulta essere il candidato Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza; b) per i gruppi di opposizione risultano essere i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste. Art.17 * Attribuzioni del Consiglio Comunale 1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 2. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali così come indicati nell’articolo 42 del TU 267/2000. Art.18 * Sessioni del Consiglio Comunale 1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie. 2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla Legge: a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente; b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 193 del TU 267/2000; c) per l’assestamento generale del bilancio di cui all’articolo 175 comma 8 del TU 267/2000; d) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, di quello pluriennale e della relazione previsionale e programmatica. 3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo. Art.19 * Convocazione del Consiglio Comunale 1. Per la prima seduta del Consiglio si osserva quanto stabilito nell’articolo 40 del TU 267/2000. 2. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, cui compete la fissazione di data e ora dell'adunanza per la prima e per la seconda convocazione (da tenersi in giorno diverso), la direzione dei lavori delle sedute consiliari e – di concerto con il Sindaco – quello di determinazione dell’ordine del giorno; 3. Il Consiglio Comunale deve essere riunito, in un termine non superiore ai venti (20) giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste – avendo riguardo alle attribuzioni del Consiglio, come indicate dall’articolo 42 del TU 267/2000. 4. Il Consiglio si riunisce, altresì, a iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla Legge e previa diffida. Art.20 * Computo del numero legale per la validità delle sedute 1. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza: a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente; b) coloro che escono dalla sala prima della votazione; c) gli Assessori non Consiglieri. 2. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti alla lettera a) del comma 1 del precedente articolo 16 e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati. Art.21 * Numero legale per la validità delle deliberazioni 1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti, fatti salvi i casi previsti dalla Legge in cui è richiesta una maggioranza qualificata. 2. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei Consiglieri. Art.22 * Pubblicità delle sedute 1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce o dibatte senza la possibilità per il pubblico di assistervi. Art.23 * Votazioni 1. Le votazioni hanno luogo con voto palese. Il Regolamento stabilisce i casi in cui i Consiglieri votano a scrutinio segreto. Art.24 * Esercizio della potestà regolamentare 1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dal presente Statuto, Regolamenti nelle materie a essi demandati dalla Legge. 2. I Regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici (15) giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito. Art.25 * Commissioni Consiliari Consultive 1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni consultive composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. 2. Composizione e funzionamento delle commissioni consiliari sono stabilite nell’ambito del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 3. I componenti delle commissioni consultive hanno facoltà di farsi assistere da esperti senza diritto di voto. 4. Le sedute delle commissioni consultive sono pubbliche, salvo diversa decisione motivata da disposizioni di legge che dovrà risultare dal verbale della seduta precedente a quella che s’intende svolgere senza la possibilità per il pubblico di assistervi. Le commissioni consiliari non possono avere poteri deliberativi. Art.26 * Commissioni Consiliari Speciali 1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive. L’atto costitutivo ne disciplina i limiti e le procedure d’indagine. 2. La commissione d’indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà d’ascoltare Sindaco, Assessori, Consiglieri e dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. 3. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione - in quanto compatibili - le norme dell’articolo precedente. Alle opposizioni spetta la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e/o di garanzia. 4. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina di un proprio Presidente. Capo II * SINDACO e GIUNTA
Art.27 * Elezione del Sindaco 1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio Comunale. 2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana. 3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza, impedimento o sospensione dall’esercizio delle funzioni spetta farne le veci, nell’ordine, al Vicesindaco e all’Assessore più anziano di età. Art.28 * Attribuzioni e Competenze del Sindaco 1. Al Sindaco fanno capo le attribuzioni e le competenze indicate negli articoli 50 e 54 del TU 267/2000. Art.29 * Delegati del Sindaco 1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, a ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi. 2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo. 3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno. 4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile. 5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della opposizione. Art.30 * La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza 1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco – che la presiede – e da non più di sei Assessori, compreso il Vicesindaco. 2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non eletti alla carica di Consigliere Comunale, in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere Comunale. 3. L'Assessore non Consigliere (articolo 47, comma 4, TU 267/2000), può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di libero intervento nelle discussioni, ma senza diritto di voto. Art.31 * Competenze della Giunta 1. Le competenze della Giunta sono disciplinate dall’articolo 48 del TU 267/2000. Art.32 * Funzionamento della Giunta 1. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme del Regolamento che ne disciplina il funzionamento. 2. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori. 3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della Giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge e dal Regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese. Art.33 * Cessazione dalle cariche 1. Le dimissioni obbligatorie o volontarie del Sindaco e/o della Giunta sono regolate dagli articoli 52 e 53 del TU 267/2000. 2. Le dimissioni da Assessore sono presentate - per iscritto - al Sindaco; sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. 3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. 4. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. TITOLO I I I – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, PROPOSIZIONE, ACCESSO e TUTELA
Capo I * PARTECIPAZIONE CITTADINI
Art.34 * Partecipazione dei cittadini 1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. A tale fine, ritiene positivo il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere alle predette attività nel rispetto delle istituzioni. 2. Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione e attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, singoli o associati. 3. Ai fini di cui ai commi precedenti l’Amministrazione Comunale favorisce: a) assemblee e consultazioni sulle questioni di scelta di rilevante carattere generale; b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle Leggi vigenti. 4. L’Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi e organismi. 5. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati in base alle modalità stabilite dall’apposito Regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, secondo i principi stabiliti dalla L. 241 del 07.08.1990. Art.35 * Diritto d'iniziativa 1. L'iniziativa popolare per la formazione e/o modifica degli strumenti normativi comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Sindaco e/o all’Assessore competente per materia di proposte formulate, rispettivamente, in articoli e in uno schema di deliberazione. 2. Dall'esercizio del diritto d'iniziativa sono escluse le seguenti materie: a) bilancio, canoni, tariffe e tributi; b) espropriazioni per pubblica utilità; c) designazioni e nomine. 3. Il ricevente, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento, dovrà disporre in ordine all’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza; entro lo stesso termine disporrà anche l’invio al presentatore e al primo firmatario del documento di apposita comunicazione per informare sullo stato del procedimento. 4. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale. Art.36 * Riunioni e assemblee 1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento nelle forme consentite delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative. 2. L’Amministrazione Comunale ne facilita l’esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali - che riconoscono i principi della Costituzione repubblicana e che ne facciano richiesta - le sedi e ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso saranno precisate in apposito regolamento. 3. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini: a) per la formazione di comitati e commissioni; b) per dibattere problemi; c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni. Art.37 * Consultazioni 1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini – singoli o associati – nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse. 2. Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito Regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive. 3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti. 4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi. Art.38 * Istanze, petizioni e proposte 1. I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere - al Sindaco e/o all’Assessore competente per materia - istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. 2. Il ricevente, entro trenta (30) giorni dal ricevimento, dovrà disporre in ordine all’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza; entro lo stesso termine disporrà anche l’invio al presentatore e al primo firmatario del documento di apposita comunicazione per informare sullo stato del procedimento. Art.39 * Cittadini Comunitari (UE) - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale 1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune: a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti; b) promuoverà la partecipazione dei cittadini all’Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale. Capo II - REFERENDUM
Art.40 * Azione referendaria 1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materie di esclusiva competenza comunale. 2. Dall'esercizio dell’azione referendaria sono escluse le seguenti materie: a) bilancio, canoni, tariffe e tributi; b) attività amministrative vincolate da Leggi statali o regionali; c) materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio. 3. I soggetti promotori del referendum possono essere: a) il quaranta per cento (40%) degli elettori registrati al 31 dicembre precedente; b) il Consiglio Comunale. 4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. Art.41 * Disciplina del referendum 1. Apposito Regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum. 2. In particolare il Regolamento deve prevedere: a) i requisiti d’ammissibilità; b) le modalità di raccolta e di autenticazione delle firme dei sottoscrittori; c) i tempi e le modalità organizzative e d’attuazione; d) le condizioni d’accoglimento; e) i casi di revoca e sospensione. Art.42 * Effetti del referendum 1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi. 2. Entro sessanta (60) giorni dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio Comunale deve essere riunito per deliberare in ordine al recepimento dell’esito referendario. Capo III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art.43 * Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo 1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla Legge, il Comune e gli enti e aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a coloro che debbono intervenirvi. 2. I portatori di interessi - pubblici e/o privati - e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire al procedimento, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio. 3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Art.44 * Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo 1. Il Comune e gli enti e aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati: a) l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento; b) l'oggetto del procedimento; c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti. 2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione. Capo IV – DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
Art.45 * Pubblicità degli atti 1. Tutti gli atti del Comune e degli enti e aziende da esso dipendenti sono pubblici, a eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. 2. Presso l’ufficio comunale competente debbono essere tenute a disposizione dei cittadini raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, degli strumenti normativi comunali e dei locali strumenti generali di programmazione e attuazione. Art.46 * Diritto di accesso 1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti e aziende dipendenti, secondo la normativa vigente in materia e con le modalità stabilite dal Regolamento. 2. Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi. 3. L'Amministrazione Comunale è tenuta a individuare – compatibilmente con le dotazioni strutturali presenti e/o future – l'ufficio presso il quale sono fornite, a chi ne faccia richiesta come da Regolamento – tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti e aziende dipendenti. Capo V - DIFENSORE CIVICO
Art.47 * Istituzione dell’ufficio 1. Il Comune istituisce l’ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa. 2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente. Art.48 * Elezione – Compiti - Funzionamento 1. Con apposito Regolamento saranno normate l’elezione, i compiti, nonché le modalità di funzionamento e i campi d’intervento del servizio del Difensore Civico. 2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l’istituzione di un Comune ufficio del difensore civico. L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell’accordo medesimo e inseriti nell’apposito Regolamento. 3. Il Regolamento dovrà prevedere la disciplina dello svolgimento delle funzioni di controllo di cui all’articolo 127 del TU 267/2000. TITOLO I V – ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA – NORMATIVA – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
Art.49 * Ambito di applicazione dei Regolamenti 1. Tutti i Regolamenti adottati dal Comune, oltre ai limiti di Legge: a) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse; b) non sono abrogati che da Regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale e per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo Regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore; 2. Spetta ai Responsabili di Servizio preposti ai vari settori dell'Amministrazione Comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei Regolamenti. Art.50 * Pubblicazione dei Regolamenti 1. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue alla delibera di adozione; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici (15) giorni, dopo i prescritti controlli, omologazioni e/o approvazioni. Art.51 * Albo pretorio - Ripubblicazione dei Regolamenti 1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la Legge, lo Statuto e i Regolamenti comunali prescrivono. 2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente. 3. Tutti i Regolamenti comunali deliberati dal Consiglio Comunale, muniti degli estremi della pubblicazione, sono ripubblicati all’albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti Regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun Regolamento, il primo giorno del mese successivo all’inizio della ripubblicazione. Art.52 * Svolgimento dell’attività amministrativa 1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e, compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale e ai dirigenti. 2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della Legge sull’azione amministrativa. 3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia. Art.53 * Statuto dei diritti del contribuente 1. In relazione al disposto dell’articolo 2 della L. 212 del 27.07.2000, nei Regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio. 2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla L. 212 del 27.07.2000, le necessarie modifiche con particolare riferimento: a) all’informazione del contribuente……………………………………………… . (articolo 5); b) alla conoscenza degli atti e semplificazione…………………………………… (articolo 6); c) alla chiarezza e motivazione degli atti…………………………………………. (articolo 7); d) alla remissione in termini………………………………………………………… (articolo 9); e) alla tutela dell’affidamento e della buona fede degli errori del contribuente.. (articolo 10); f) all’interpello del contribuente………………………………………………….. . (articoli 11 e 19). TITOLO V – FINANZA - CONTABILITA’ – ORGANO DI CONTROLLO
Art.54 * Ordinamento finanziario e contabile 1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla Legge dello Stato. 2. Apposito Regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’articolo 152 del TU 267/2000. Art.55 * Revisione economico-finanziaria 1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale. 2. Il Regolamento di Contabilità disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato - a cura del Comune - dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti. 3. L’organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni. TITOLO V I – I SERVIZI PUBBLICI
Art.56 * Forme di gestione 1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile. La scelta del tipo di gestione è subordinata a una preventiva valutazione tra le diverse forme compiutamente definite dall’articolo 113 del TU 267/2000: a) in Economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in Concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale; d) a mezzo di Istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo articolo 61, comma 1; f) a mezzo di Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma del successivo articolo 61, commi 4 e 5 e dell’articolo 116 del TU 267/2000. 2. Per gli indirizzi relativi alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune, in quelle fattispecie del precedente comma dove il Comune stesso abbia titolo a nominarne o designarne, si ha riguardo alla procedura indicata negli articoli 42 comma 2 lettera m) e 50 commi 8 e 9 del TU 267/2000. 3. I rappresentanti del Comune di cui sopra debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e - preferibilmente – anche una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende (pubbliche o private) o per uffici pubblici ricoperti. 4. Fatto salvo quanto disposto nei documenti per la costituzione o la partecipazione, relativa alle fattispecie del primo comma, i soggetti nominati o designati negli organi amministrativi di tali entità decadono dalla carica al decadere dell’Amministrazione che li ha nominati e/o designati. 5. Ai fini della validità dell’eccezione introduttiva del quarto comma, tali atti devono risultare approvati da un organo collegiale del Comune. Art.57 * Gestione in economia 1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi Regolamenti. 2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda. Art.58 * Concessione a terzi 1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi. 2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione. Art.59 * Aziende speciali 1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente e imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto. 2. Sono organi dell’azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore: a) il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco secondo i criteri stabiliti nel terzo comma dell’articolo 56 del presente Statuto. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi; b) il Presidente è nominato dal Sindaco secondo i criteri richiamati dalla precedente lettera a). 3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell’azienda, con la conseguente responsabilità. Lo Statuto dell’azienda disciplina le condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità. 4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale. 5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente e il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell’azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero Consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio. 6. L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. 7. L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall’azienda stessa, con proprio Regolamento. 8. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l’obbligo del pareggio fra i costi e i ricavi, compresi i trasferimenti. 9. Lo Statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione. 10. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. Art.60 * Istituzioni 1. Per l’esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale. 2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di amministrazione, è stabilito con l’atto istitutivo, dal Consiglio Comunale. 3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni stabilite nell’articolo 59 del presente Statuto. 4. Il direttore generale dell’istituzione è l’organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso. 5. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità e hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. 6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 7. L’organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni. Art.61 * Società 1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati. 2. I Consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio d’Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. In tale caso – ai fini dell’applicabilità dell’articolo 67 del TU 267/2000 – i Consiglieri Comunali divengono componenti del Consiglio d’Amministrazione della società partecipata prioritariamente proprio "in ragione del loro mandato elettivo di Consigliere Comunale" e in via secondaria in base a quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 56 del presente Statuto. 3. La delibera del Consiglio Comunale che elegga e/o nomini Consiglieri Comunali all’interno del Consiglio d’Amministrazione di società partecipate dal Comune dovrà contenere la formula "…precisato che i Consiglieri Comunali, individuati secondo gli indirizzi della presente delibera e poi formalmente nominati dal Sindaco, divengono componenti dell’organo amministrativo della società partecipata dal Comune proprio in ragione del loro mandato elettivo di Consiglieri Comunali, con specifico e diretto riferimento al combinato disposto del secondo comma dell’articolo 61 del presente Statuto e dell’articolo 67 del TU 267/2000; ". 4. Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture e altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell’articolo 113 del TU 267/2000. 5. Per l’applicazione del quarto comma, si rimanda alle disposizioni di cui all’articolo 116 del TU 267/2000. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società di capitali costituite o partecipate dal Comune (sia con quota maggioritaria che minoritaria) per l’esercizio di attività imprenditoriali non classificabili come pubblici servizi. Art.62 * Tariffe dei servizi 1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla Giunta Comunale nel rispetto dei principi di cui all’articolo 117 del TU 267/2000. 2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l’equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell’anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione. TITOLO V I I – COLLABORAZIONI TRA ENTI LOCALI
Art.63 * Tipologie 1. Per uno o più servizi e funzioni, al fine di svolgerli in modo coordinato, di gestirli in modo associato o di esercitarli congiuntamente oppure ancora per la definizione e l’attuazione di opere che richiedano un’azione integrata e coordinata di più comuni, sono individuate varie forme associative. 2. Queste forme sono: la Convenzione; il Consorzio; l’Unione di Comuni; l’Esercizio associato e l’Accordo di programma. Tali forme sono definite e regolate negli articoli 30, 31, 32, 33, 34 e 35 del TU 267/2000. TITOLO V I I I – UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE
Capo I * ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Art.64 * Criteri generali in materia di organizzazione 1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l’apparato produttivo ai seguenti principi: a) accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; b) compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze; c) riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l’incremento delle quote di personale a orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili; d) attuazione dei controlli interni. 2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all’espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 35, comma 4, del D. Lgs. 165 del 30.03.2001 e dell’articolo 89 del TU 267/2000. Art.65 * Ordinamento degli uffici e dei servizi 1. Il Comune disciplina, con apposito Regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. 2. Nelle materie soggette a riserva di Legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 421 del 23.10.1992, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. 3. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti. Art.66 * Organizzazione del personale 1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali. 2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali. 3. Alle finalità previste dal primo comma sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali. Art.67 * Stato giuridico e trattamento economico del personale 1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Art.68 * Incarichi esterni 1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Capo II * SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI
Art.69 * Segretario Comunale - Direttore generale 1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla Legge e dai contratti di categoria. 2. Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di Legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del segretario comunale. 3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di direttore generale. 4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria. Art.70 * Vicesegretario Comunale 1. E' prevista la figura del Vicesegretario che coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento. 2. Il Regolamento definisce le modalità di nomina e le funzioni del Vicesegretario. Art.71 * Responsabili degli uffici e dei servizi 1. Le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del TU 267/2000, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso TU, sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, ove non esistano dirigenti, anche in deroga a ogni diversa disposizione. 2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla Legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del TU 267/2000. 3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi, in conformità alle leggi vigenti, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo del Comune. 4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione. 5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. Art.72 * Compiti dirigenziali 1. I dirigenti sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buono andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione. 2. I dirigenti, nell'organizzazione e utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione. 3. Ai dirigenti spettano le funzioni e le responsabilità definite nell’articolo 107 del TU 267/2000. Art.73 * Incarichi a contratto 1. Gli incarichi a contratto sono definiti e regolati dall’articolo 110 del TU 267/2000. Art.74 * Ufficio di supporto agli organi di direzione politica 1. La Giunta Comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco e/o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla Legge. 2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Art.75 * Rappresentanza del Comune in giudizio 1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del Comune, sia come attore che come convenuto, sarà seguita la procedura di cui al successivo secondo comma A quanto detto fanno eccezione: a) i processi tributari di cui al D.Lgs. 546 del 31.12.1992, per i quali il Comune – in tutti i gradi – è rappresentato dal responsabile del relativo tributo; b) le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 63, del D.Lgs. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni, nelle quali il Comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale, su conforme indirizzo espresso dalla Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 107, comma 1, del TU 267/2000. 2. Con determinazione del direttore generale di cui all’articolo 108 del TU 267/2000, se nominato, ovvero del segretario comunale: a) sarà designato il responsabile del servizio incaricato della rappresentanza del Comune nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto; b) sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del Comune. TITOLO I X – DISPOSIZIONE FINALI
Art.76 * Modifiche dello Statuto 1. L’entrata in vigore di nuove Leggi abroga le norme statutarie con esse incompatibili. L’Ente locale adegua lo Statuto entro centoventi (120) giorni dalla data di entrata in vigore delle Leggi suddette. 2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta (30) giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Art.77 * Abrogazioni 1. Sono abrogate le disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali vigenti incompatibili con le norme del presente Statuto. 2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto a tutti i Regolamenti Comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni. Art.78 * Entrata in vigore 1. Ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta (30) giorni consecutivi e inviato al ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. 2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta (30) giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune. |
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