Giudice di pace Stampa
Giudice di pace

Figura istituita dal 1991, sostituisce, a seconda dei casi il Giudice Conciliatore e il Pretore: è un magistrato, competente in materia di diritto civile. Il processo può svolgersi senza l’assistenza di avvocato quando la causa è di valore inferiore 516,46 Euro (£. 1.000.000)
Autentica atti di anagrafe e stato civile di paesi esteri tradotti in italiano.

Competenza
Possono rivolgersi al Giudice di pace i cittadini che abbiano controversie in materia di :
  • misura e modalità d’uso dei servizi di condominio, di case;
  • apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
oppure
  • per cause relative a beni mobili di valore non superiore a Euro 2582,28 (£. 5.000.000)
  • per cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, purché il valore della controversia non superi € 15.493,71 (£. 30.000.000)

Inoltre dal 1999 rientrano nella competenza del Giudice di Pace alcuni reati, alcune sanzioni con ricaduta penale e i ricorsi contro le sanzioni amministrative:

  • Reati: percosse, lesioni personali perseguibili a querela, lesioni personali colpose perseguibili a querela, omissione di soccorso, ingiuria, diffamazione, minaccia, furto punibile a querela dell’offeso, sottrazione di cose comuni, usurpazione, modificazione dello stato dei luoghi, invasione di terreni ed edifici, danneggiamento, pascolo abusivo, ingresso abusivo nel fondo altrui, uccisione o danneggiamento di animali altrui, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, appropriazione di cose smarrite – Tesoro;
  • Contravvenzioni: somministrazione di bevande alcooliche a minori o infermi di mente; determinazione in altri dello stato di ubriachezza; somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza; atti contrari alla pubblica decenza; inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare ai minori;
  • Ricorsi contro tutte le sanzioni amministrative tranne che per quelle relative a:
Tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Previdenza ed assistenza obbligatoria;

Urbanistica ed edilizia;

Tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

Igiene degli alimenti;

Società ed intermediari finanziari;

Tributaria e valutaria;

Violazioni per le quali è prevista una sanzione pecuniaria non superiore a € 15.493,71 (£. 30.000.000).

ATTENZIONE!
I ricorsi devono essere presentati personalmente a mano presso l’ufficio del Giudice di Pace. Non vengono accettati ricorsi inviati per posta o tramite il comune.

Dove
Giudice di Pace di Rovato - via Castello, 33 - ROVATO
Tel. 030 7704018

Quando
Gli uffici della Cancelleria civile e della Cancelleria penale sono aperti dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.15.