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Documento personale di riconoscimento per i minori di 15 anni

Ai minori di età compresa tra 0 e 15 anni non viene rilasciata la carta di identità, ma ci sono occasioni nelle quali è indispensabile documentare l’identità del minore.

Allo scopo esistono 2 tipi di tesserino, che attestano i dati contenuti nel certificato di nascita e di residenza e sostituisce la carta d’identità.

Questi vengono rilasciati dall’Ufficio Anagrafe del Comune.

I casi in cui serve il tesserino sono:

1) minore che abbia l’età compresa tra 0 e 15 anni.
L’Ente competente al rilascio del documento è la Questura di Brescia.
La domanda di rilascio deveve essere firmata da entrambi i genitori del minore e puo’ essere presentata unitamente ad una fotografia formato tessera presso:

- l’Ufficio Anagrafe del Comune che provvederà in seguito ad inoltrare la richiesta alla Questura;
- direttamente alla Questura di Brescia
- Validita’ del documento: Viene indicata dalla Questura nel tesserino stesso e comunque fino al compimento del 15° anno di età (dopo i 15 anni è possibile richiedere la Carta di identita’).

Con il documento personale di riconoscimento per i minori di 15 anni si puo’ espatriare nei seguenti Paesi:

Austria – Belgio – Croazia – Francia – Germania – Grecia – Irlanda – Liechtenstein - Lussemburgo – Malta – Norvegia - Olanda – Portogallo – Principato di Monaco – Regno Unito – Slovenia – Spagna – Svizzera – Danimarca (se accompagnato da un genitore) – Turchia e Tunisia: solo viaggi organizzati)

Per maggiori e piu’ dettagliate informazioni è auspicabile contattare il sito che il Ministero degli Affari Esteri ha curato in collaborazione con l’A.C.I.:

www.viaggiaresicuri.mae.aci.it

2) Per la conduzione di un ciclomotore
Il documento consente l’identificazione personale del minore che abbia compiuto i 14 anni di età, autorizzato dalla legge alla guida dei ciclomotori.
E’ valido fino al compimento del 15° anno di età.

Viene rilasciato immediatamente dall’Ufficio Anagrafe previa presentazione di una fotografia formato tessera.

(N.B) La circolare n. 3/1995 del Ministero dell’Interno chiarisce che per le gite scolastiche all’interno dei confini nazionali puo’ essere rilasciato un documento che riporti le generalità del minore ed una foto dello stesso legata a secco dal Responsabile di ciascuna Istituzione scolastica, poiché tali generalità sono desumibili dagli atti già in possesso dall’amministrazione scolastica.