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| Regolamento Difensore Civico |
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COMUNE di CAPRIOLO
( Provincia di Brescia) Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico INDICE CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Ambito e Diffusione del Regolamento Articolo 2 - Pubblicità della Nomina CAPO II - UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE Articolo 3 - Finalità Articolo 4 - Elezione e Nomina Articolo 5 - Requisiti Articolo 6 - Ineleggibilità, Incompatibilità, Decadenza e Revoca Articolo 7 - Ambito e Compiti Articolo 8 - Durata e Cessazione della Carica Articolo 9 - Indennità CAPO III - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI Articolo 10 - Dovere di segretezza e tutela della riservatezza Articolo 11 - Diritto d'accesso Articolo 12 - Criteri d'esercizio delle funzioni Articolo 13 - Rilievo di inadempimenti CAPO IV - RAPPORTI CON ALTRI ORGANI Articolo 14 - Rapporti con il Sindaco Articolo 15 - Rapporti con il Consiglio, la Giunta e le Commissioni Comunali Articolo 16 - Rapporti con il Segretario Comunale Articolo 17 - Rapporti con altri Difensori Civici CAPO V - DOTAZIONE ORGANIZZATIVA Articolo 18 - Sede e attrezzature Articolo 19 - Oneri a carico del Comune Articolo 20 - Entrata in vigore CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 21 - Norma transitoria CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Ambito e Diffusione del Regolamento 1. Il Regolamento disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico, in attuazione delle norme statutarie e del controllo amministrativo previsto dalla legge. 2. Dopo l'entrata in vigore, copia del presente Regolamento viene depositata presso l'Ufficio di Segreteria comunale, previo avviso di deposito da affiggere all'Albo Pretorio dell'Ente per novanta giorni. La visione nonchè la richiesta e ottenimento di copia sono senza vincoli, oneri o formalità. Articolo 2 - Pubblicità della Nomina 1. Entro trenta giorni dall'entrata in carica del Difensore Civico, il Sindaco darà, per pubblico manifesto, informazione ai cittadini della persona nominata a tale Ufficio, delle sue funzioni, della sede, dell'orario, del recapito telefonico, dei soggetti che hanno diritto di richiederne l'intervento e del carattere gratuito della sua prestazione professionale. CAPO II - UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE
Articolo 3 - Finalità 1. Con l'istituzione del Difensore Civico, il Comune assicura ai cittadini e agli altri soggetti legittimati e indicati nell'articolo 7 le garanzie previste dal TU 267/2000 e dallo Statuto. Articolo 4 - Elezione e Nomina 1. Per la nomina a Difensore Civico, deve essere presentata apposita candidatura. 2. La candidatura, sottoscritta dall'interessato, deve essere corredata: a) dal "curriculum" dell'interessato stesso, che evidenzi nel suo contesto la rispondenza ai requisiti definiti nel successivo articolo 5; b) da una dichiarazione di inesistenza di cause d'ineleggibilità e/o d'incompatibilità per la verifica delle quali si rinvia a quelle prescritte per l'elezione dei Consiglieri Comunali e all'articolo 6 del presente regolamento. Detti documenti, anch'essi sottoscritti dal candidato, hanno forma e valore d'autocertificazione. 3. Le domande devono pervenire al Sindaco entro i TRENTA giorni successivi alla scadenza dei TRENTA giorni di consecutiva esposizione dell'avviso di ricerca; tale avviso in cui devono essere precisati entrambi i predetti termini temporali deve restare affisso all'Albo dell'Ente, nonchè esposto in altri luoghi pubblici del Comune. 4. Entro i DIECI giorni successivi alla scadenza per la ricezione al protocollo dell'Ente delle candidature, il Segretario Comunale verifica e attesta l'eventuale rispondenza ai requisiti delle domande pervenute. 5. Le domande attestate costituiscono la documentazione da allegare al procedimento di elezione da sottoporre al Consiglio comunale, che deve essere riunito per procedere all'elezione entro TRENTACINQUE giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma. Entro i CINQUE giorni successivi all'elezione consiliare il Sindaco sottoscrive il relativo atto di nomina del soggetto che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. 6. Entro i cinque giorni successivi alla sottoscrizione dell'atto di nomina, il Sindaco comunica la nomina all'interessato e lo invita a presentarsi entro cinque giorni dal ricevimento di tale comunicazione per rendere la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alla funzione nel pieno rispetto della Legge, del nostro Statuto, del presente Regolamento e delle norme di deontologia professionale. Tale dichiarazione viene prodotta per iscritto e depositata, nonchè formulata verbalmente dinanzi al Sindaco. 7. Il Difensore Civico entra in carica dal momento in cui ha presentato e formalizzato la dichiarazione di accettazione di cui al precedente comma. 8. Almeno CENTOVENTI giorni prima della scadenza dalle funzioni del Difensore Civico in carica, si dovrà attivare una nuova procedura d'elezione consiliare del Difensore Civico. Articolo 5 - Requisiti 1. Il Difensore Civico Comunale può essere scelto fra i cittadini elettori della Repubblica Italiana che godono dei diritti civili e politici, nonchè di provata capacità , con esperienza, professionalità e conoscenza giuridico-amministrativa. La laurea in Scienze politiche, Economia e commercio, ma soprattutto quella in Giurisprudenza sarà considerata titolo preferenziale. 2. I candidati non devono avere riportato condanne penali nè sospensione da cariche elettive o da pubblico impiego, per reati dolosi connessi all'esercizio dell'attività amministrativa. Articolo 6 - Ineleggibilità , Incompatibilità , Decadenza e Revoca 1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico, oltre ai soggetti per i quali sussista una ineleggibilità o incompatibilità a norma di legge o di statuto, coloro che: a) sono dipendenti, anche con rapporto a tempo determinato, o revisori dei conti del Comune, di istituzioni, aziende, consorzi dallo stesso dipendente o ai quali esso partecipa; b) hanno rapporto di lavoro autonomo per prestazioni professionali, esecuzioni d'opere o per somministrazioni con gli enti di cui alla precedente lettera a); c) sono titolari, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza di società o imprese concessionarie di servizi pubblici comunali. 2. Le cause di ineleggibilità non hanno rilievo se rimosse entro il giorno precedente la dichiarazione di accettazione della nomina. 3. Preesistenti o sopraggiunte cause d'ineleggibilità e/o incompatibilità del Difensore Civico possono essere poste al vaglio del Sindaco, su iniziativa di ciascun componente del Consiglio o degli organi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto, perchè verifichi in merito. 4. Quando si accerti la preesistenza o il sopraggiungere di cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità non tempestivamente rimosse, il Segretario le contesta al Difensore Civico, notificandogli motivato invito a presentare le proprie deduzioni. L'interessato ha venti giorni di tempo per controdedurre o per eliminare le cause di ineleggibilità e/o incompatibilità contestate. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine predetto e ove persistano tali vizi il Sindaco deve riunire il Consiglio Comunale per proporre la decadenza del Difensore Civico dall'Ufficio stesso. 5. La revoca può essere proposta al Consiglio Comunale dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, nel qual caso alla proposta si applica il meccanismo derivante dal combinato disposto degli articoli 4 c.5 e 7 c.2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. In entrambi i casi la proposta deve contenere la dettagliata esposizione dei fatti, connessi all'esercizio delle funzioni, che secondo i proponenti motivano tale provvedimento. 6. La cessazione dalla carica coincide con l'esecutività della deliberazione consiliare che abbia approvato la richiesta di revoca. Articolo 7 - Ambito e Compiti 1. Il Difensore Civico interviene su richiesta di chiunque ritenga leso o messo in pericolo un proprio diritto o interesse da provvedimenti e atti dell'Amministrazione Comunale, nonchè delle eventuali Istituzioni, Aziende, Società , Enti e Consorzi controllati o partecipati dal Comune stesso. 2. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto senza formalità , anche oralmente. 3. Non possono ricorrere al Difensore Civico: a) le pubbliche amministrazioni; b) i Consiglieri Comunali e circoscrizionali in carica nel Comune, salvo per quanto direttamente connesso alla disposizione del comma 6 del presente articolo; c) il Segretario Comunale e i Revisori dei Conti del Comune e delle Istituzioni, Aziende, Enti e Consorzi controllati o partecipati dal Comune stesso; d) i dipendenti dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni, Aziende, Enti e Consorzi controllati o partecipati dal Comune, qualora intendano ricorrervi per motivi connessi al rapporto di lavoro intrattenuto con uno dei soggetti appena elencati. 4. Non appartengono alla competenza del Difensore Civico le azioni e le controversie, salvo quando siano di ordine amministrativo, comunque insorte con concessionarie e appaltatori di opere, forniture o servizi, o con incarico di prestazioni professionali o di lavoro autonomo. 5. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni relativamente all'attività amministrativa comunale, dei suoi uffici e servizi, delle Istituzioni, Aziende, Enti, Consorzi e attività convenzionate dipendenti, controllate o partecipate dal Comune, soggetti tutti che esercitano le funzioni della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dal TU 267/2000. 6. Spettano altresì al Difensore Civico le funzioni di "Controllo eventuale", con le modalità , i termini e i limiti definiti nell'articolo 127 del TU 267/2000. 7. Il Difensore Civico nell'ambito dell'impegno assunto con l'accettazione della nomina provvede alla tutela in via non giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei soggetti, previsti nel presente regolamento, che legittimamente ricorrano al suo Ufficio. 8. Il Difensore Civico sempre nell'ambito dell'impegno assunto con la dichiarazione di accettazione della nomina non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza. 9. Il Difensore Civico interviene, su ricorso dei soggetti legittimati oppure di propria iniziativa, nel caso di ritardi, irregolarità, negligenze, abusi, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità , efficienza e imparzialità nell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento e all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi. 10. Agli effetti della legge penale, il Difensore Civico è Pubblico Ufficiale con i compiti e gli obblighi conseguenti. 11. Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore Civico deposita presso la segreteria dell'Ente una sintetica relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, fornendo una valutazione generale delle situazioni a lui segnalate e ove lo ritenga opportuno proponendo innovazioni organizzative. 12. La relazione viene depositata presso la Segreteria Comunale che ove richiesto provvede a rilasciarne copia ai Consiglieri Comunali e ai Revisori dei Conti. Articolo 8 - Durata e Cessazione della Carica 1. Il Difensore Civico dura in carica due anni dall'esecutività della nomina, con possibilità di rinnovo. 2. Il Difensore Civico, oltre che per scadenza del mandato, cessa dalla carica: a) per sopravvenuta perdita di uno o piu requisiti di cui all'articolo 5; b) per decadenza, così come definita e rilevata secondo il comma 4 dell'articolo 6; c) per revoca, così come definita e rilevata secondo i commi 5 e 6 dell'articolo 6; d) per documentata violazione dei criteri d'esercizio delle funzioni (articolo 12); e) per dimissioni, che sono operative e definitive all'atto stesso della presentazione. Articolo 9 - Indennità 1. Al Difensore Civico compete un'indennità mensile compresa tra il 30 e il 100% di quella prevista per gli assessori del Comune. Oltre tale indennità, che viene quantificata nell'avviso di ricerca di cui al precedente articolo 4, non compete alcun compenso di qualsivoglia natura salvo il rimborso delle spese per gli atti compiuti fuori dal territorio Comunale in relazione all'incarico secondo quanto previsto dal TU 267/2000. CAPO III - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
Articolo 10 - Dovere di segretezza e tutela della riservatezza 1. Il Difensore Civico, anche dopo la cessazione dalla carica, è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio; salvo che per la dovuta interconnessione informativa con gli organi istituzionali. 2. Il Difensore Civico, esercita le proprie funzioni nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati. Articolo 11 - Diritto d'accesso 1. Nei confronti dei responsabili di servizio dell'amministrazione, il Difensore Civico, per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto a: a) richiedere verbalmente o per iscritto notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione; b) consultare e ottenere, senza limiti di segreto d'ufficio, copia dei documenti e degli atti amministrativi, nonchè tutte le informazioni disponibili inerenti l'oggetto del suo intervento. 2. Notizie e informazioni fornite al Difensore Civico, qualora richiesto, sono dovute per iscritto. 3. La consultazione e il rilascio di copie di atti e documenti sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa, nel più breve tempo possibile, comunque non oltre i termini previsti dal regolamento del diritto di accesso alle informazioni e agli atti adottati dal Comune. 4. Il segreto d'ufficio non può essere opposto, salvo che per gli atti riservati per disposizione di legge. Articolo 12 - Criteri d'esercizio delle funzioni 1. Il Difensore Civico potrà non prendere in esame segnalazioni anonime. 2. Qualora la richiesta d'intervento riguardi denunzie di ritardi, irregolarità , negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni o illegittimità nelle attività dei pubblici servizi, il Difensore Civico per poter procedere deve far sottoscrivere la segnalazione al ricorrente. 3. Se gli elementi documentali acquisiti a norma del precedente articolo fanno presumere sussista una situazione che renda necessari particolari interventi, il Difensore Civico ne informa il Sindaco, il Segretario Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale e il Responsabile di Servizio con il quale deve concordare ed esperire l'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo. 4. Esperito l'esame congiunto, il Difensore Civico qualora sia in contrasto con il funzionario e ritenga persistano nell'atto o nel procedimento elementi da rivedere e/o rettificare è tenuto a concordare con il funzionario responsabile il termine entro il quale il funzionario stesso deve produrre e recapitargli una controdeduzione ufficiale scritta. In caso di mancato accordo, tale termine è di trenta giorni. 5. Qualora, invece, in accordo con il funzionario responsabile, il Difensore Civico giunga a riscontrare nell'atto o nel procedimento elementi la cui correzione sia dovuta è tenuto a concordare con il responsabile d'ufficio il termine entro il quale il funzionario stesso deve attivare il procedimento che produrrà gli atti rettificativi del caso. Attivazione che dovrà comunque avvenire entro il termine massimo di trenta giorni dall'accordo. 6. Gli atti e provvedimenti amministrativi eventualmente emanati o rettificati in seguito all'intervento del Difensore Civico, devono rispondere anche alle osservazioni preliminari formulate dal Difensore Civico stesso, motivando per quanto viene disposto diversamente. 7. Copia di tali atti e provvedimenti deve essere inviata al Difensore Civico. 8. Il Difensore Civico, esperiti gli interventi di cui ai precedenti commi, informa il ricorrente dell'esito degli stessi, delle controdeduzioni o degli atti e provvedimenti eventualmente adottati dall'Amministrazione Comunale e delle potenziali ulteriori azioni che dall'interessato stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale. Relativamente ai ricorsi con esito negativo, ovvero quelli per i quali il responsabile d'ufficio produca dichiarazione scritta di totale correttezza e legittimità del suo atto o provvedimento, il Difensore Civico, oltre al ricorrente, deve darne apposita comunicazione scritta indirizzata al Sindaco e al Segretario Comunale. 9. Qualora il Difensore Civico produca scritti con o senza rilascio a terzi contenenti le sue valutazioni riguardo alla contestazione, li dovrà corredare dei documenti che attestino l'improduttivo decorso dei termini a disposizione dei Responsabili di Servizio, o di altro soggetto comunque coinvolto, per formulare le controdeduzioni circa la questione sollevata dal ricorrente. Articolo 13 - Rilievo di inadempimenti 1. Il Difensore Civico segnala in modo documentato al Sindaco, al Segretario Comunale e al Presidente del Consiglio Comunale, il nome del funzionario dipendente del Comune o di altro ente indicato nel quinto comma dell'articolo 7, che: a) impedisca o ritardi, senza un giustificato motivo, l'accesso del Difensore Civico alle notizie e informazioni o la consultazione ed estrazione di copia di atti dallo stesso richiesti; b) si rifiuti o non si renda disponibile per concordare e/o esperire l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 12; c) non rispetti il termine per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore Civico sulla scorta del Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi; d) non tenga conto nè nella formazione dell'atto o provvedimento nè delle osservazioni formulate dal Difensore Civico o non espliciti le motivazioni dell'inosservanza; e) ostacoli, ritardi o impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico. 2. Il Sindaco, entro trenta giorni dalla segnalazione, comunica al Difensore Civico la decisione adottata dalla commissione disciplinare, nonchè la relativa motivazione. CAPO IV - RAPPORTI CON ALTRI ORGANI
Articolo 14 - Rapporti con il Sindaco 1. Il Difensore Civico ha rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente Regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento. 2. Il Difensore Civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo Ufficio. 3. Al Sindaco vanno indirizzate le richieste di controllo circa la presunta violazione dei limiti posti dalla normativa all'azione del Difensore Civico. 4. Il Sindaco, a seguito di richiesta di cui al comma precedente o di propria iniziativa e sentito il Segretario, qualora ritenga che tali limiti siano stati oltrepassati, invita il Difensore Civico a rispettare il suo ambito funzionale. Trascorsi infruttuosamente tre giorni dall'invito, il Sindaco può disporre il blocco collaborativo e documentale per la situazione circa la quale non sono stati rispettati i limiti. 5. Tale "blocco" è provvisoriamente esecutivo dev'essere convalidato con deliberazione consiliare entro trenta giorni dalla sua emanazione. Articolo 15 - Rapporti con il Consiglio, la Giunta e le Commissioni Comunali 1. Su iniziativa del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale o su sua richiesta, il Difensore Civico può essere convocato alla seduta del Consiglio Comunale qualora vengano sottoposte all'attenzione di detto organo situazioni o disfunzioni amministrative dallo stesso rilevate nell'esercizio delle sue funzioni. 2. Su iniziativa del Sindaco, del Presidente di Commissione Comunale o su sua richiesta, il Difensore Civico può essere convocato, rispettivamente, alla seduta della Giunta Comunale o della Commissione Comunale qualora vengano sottoposte all'attenzione di detti organi disfunzioni organizzative dallo stesso rilevate per l'esercizio delle sue funzioni. Articolo 16 - Rapporti con il Segretario Comunale 1. Il Difensore Civico informa il Segretario Comunale delle disfunzioni e irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività , segnalando gli uffici e i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento. 2. Il Segretario Comunale interviene, su richiesta del Difensore Civico, per assicurare che i responsabili degli uffici prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace per il miglior esercizio delle sue funzioni. 3. Il Segretario Comunale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni. Articolo 17 - Rapporti con altri Difensori Civici 1. Per assicurare il coordinamento e il miglior esercizio delle funzioni, il Difensore Civico mantiene rapporti con il Difensore Civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri Comuni, attraverso lo scambio di esperienze, segnalazioni e informazioni sulle questioni che possono trovare soluzioni comuni nei diversi enti. CAPO V - DOTAZIONE ORGANIZZATIVA
Articolo 18 - Sede e attrezzature 1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Palazzo Comunale in locale idoneo con facilità di accesso e di attesa del pubblico. 2. La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione. 3. Per le attività di competenza dell'Ufficio del Difensore Civico: a) le spese sono a carico del Comune; b) la notifica di atti e provvedimenti viene effettuata tramite il Messo Comunale. Articolo 19 - Oneri a carico del Comune 1. Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede, le attrezzature, il personale del servizio di segreteria e quant'altro necessario per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico, sono a carico del Comune. 2. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Difensore Civico inoltra al Sindaco, ai fini della formulazione del bilancio preventivo e qualora ne ravveda la necessità o l'utilità , un piano di interventi operativi e finanziamenti necessari per il funzionamento dell'ufficio. Articolo 20 - Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, secondo le procedure e i termini previsti dagli articoli 50 e 51 dello Statuto Comunale. CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21 - Norma transitoria 1. Nelle more dell'applicazione del presente Regolamento, per il Difensore Civico - comunque incaricato - la nomina s'intende ratificata e la durata in carica permane stabilita nella misura indicata nel primo comma del precedente articolo 8. |



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