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| Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale |
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COMUNE di CAPRIOLO( Provincia di Brescia) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
TITOLO I - CONSIGLIO COMUNALE CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE NEOELETTO Articolo 1 - Assunzione delle prerogative di Consigliere Comunale Articolo 2 - Convocazione del Consiglio Comunale neoeletto
CAPO II - SESSIONI * CONVOCAZIONE * LAVORI * SEDUTE Articolo 3 -Sede di svolgimento delle Sedute Articolo 4 -Sessioni Consiliari Articolo 5 -Sedute del Consiglio Comunale Articolo 6 -Consiglio Comunale aperto Articolo 7 -Ordine del Giorno ( O.d.G. ) Articolo 8 -Deposito degli atti relativi agli argomenti iscritti all’O.d.G. Articolo 9 -Convocazione dei Consiglieri Comunali Articolo 10 -Numero legale * Validità delle Sedute e delle Deliberazioni Articolo 11 -Sedute di prima Convocazione Articolo 12 -Sedute di seconda Convocazione Articolo 13 -Partecipazione dell’Assessore non Consigliere
CAPO III - PRESIDENZA * DISCIPLINA DELLE SEDUTE Articolo 14 -Presidenza del Consiglio Articolo 15 -Funzioni e Poteri del Presidente del Consiglio Articolo 16 -Comportamento dei Consiglieri Articolo 17 -Comportamento del pubblico Articolo 18 -Comportamento nell’aula del Consiglio
CAPO IV - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE Articolo 19 -Apertura delle Sedute Articolo 20 -Verifica del numero legale Articolo 21 -Designazione dei Consiglieri scrutatori Articolo 22 -Funzioni di segretario Articolo 23 -Ordine dei lavori delle Sedute Articolo 24 -Interventi nelle trattazioni Articolo 25 -Mozioni d’ordine * Richiami a Leggi, Statuto, Regolamenti e all’O.d.G. Articolo 26 -Richiesta della parola per fatto personale Articolo 27 -Questioni pregiudiziali e sospensive Articolo 28 -Presentazione di emendamenti concernenti l’argomento in discussione Articolo 29 -Sospensioni della trattazione in caso di presentazione di emendamenti Articolo 30 -Chiusura della discussione
CAPO V - VOTAZIONI Articolo 31 -Dichiarazioni di voto Articolo 32 -Modalità generali Articolo 33 - Votazioni palesi Articolo 34 -Votazioni per appello nominale Articolo 35 -Votazioni non palesi Articolo 36 -Esito delle votazioni Articolo 37 -Deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili Articolo 38 -Casi di obbligatoria astensione dalle deliberazioni
CAPO VI - PROCESSI VERBALI Articolo 39 -Verbali delle Sedute * Redazione e firma Articolo 40 -Deposito e rettifiche
CAPO VII - DOVERI, FACOLTA’ E DIRITTI DEL CONSIGLIERE COMUNALE Articolo 41 -Partecipazione alle Sedute Articolo 42 -Astensione obbligatoria Articolo 43 -Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale Articolo 44 -Esercizio del mandato elettivo Articolo 45 -Iniziativa Articolo 46 - Mozioni * Interrogazioni * Interpellanze Articolo 47 -Informazione e Accesso agli atti e documenti amministrativi Articolo 48 -Visione e Ottenimento di copie degli atti e documenti amministrativi
CAPO VIII - GRUPPI CONSILIARI Articolo 49 -Costituzione * Composizione
CAPO IX - COMMISSIONI CONSILIARI Articolo 50 -Costituzione * Composizione * Funzionamento Articolo 51 -Presidenza * Convocazione Articolo 52 -Segreteria * Verbali delle sedute * Pubblicità dei lavori Articolo 53 -Commissioni Consiliari Consultive Articolo 54 -Commissioni Consiliari Speciali Articolo 55 -Rinvio
TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 56 -Finalità Articolo 57 -Diffusione Articolo 58 -Interpretazione Articolo 59 -Situazioni non disciplinate Articolo 60 -Entrata in vigore
CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE NEOELETTO
Articolo 1 - Assunzione delle prerogative di Consigliere Comunale 1.I Consiglieri Comunali acquistano le prerogative, i doveri e i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione; mentre in caso di surrogazione, subito dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale della relativa deliberazione.
Articolo 2 - Convocazione del Consiglio Comunale neoeletto 1.La convocazione del Consiglio Comunale neoeletto è normata dagli articoli 40 e 41 del TU 267/2000.
CAPO II - SESSIONI * CONVOCAZIONE * LAVORI * SEDUTE Articolo 3 - Sede di svolgimento delle Sedute 1.Le sedute del Consiglio Comunale si tengono, di norma, nell'apposita sala della residenza municipale. 2.Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, la Giunta Comunale può determinare con apposita deliberazione un diverso luogo di riunione purché nel territorio comunale. 3.Il giorno nel quale si tiene la seduta, all'esterno della sede abituale o della diversa sede di cui al comma precedente, viene esposta la bandiera dello Stato.
Articolo 4 - Sessioni Consiliari 1.Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio e si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza. 2.Sono ordinarie le sessioni nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste nell'articolo 18, comma 2, dello Statuto Comunale. 3.Sono straordinarie le sessioni nelle quali vengono iscritte proposte di deliberazione diverse da quelle previste dal precedente secondo comma. 4.In caso d’urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di sole ventiquattro ore. 5.Il Consiglio Comunale deve essere riunito, su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati, entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. 6.In caso d’inosservanza degli obblighi diconvocazione del Consiglio,previa diffida, provvede il Prefetto.
Articolo 5 - Sedute del Consiglio Comunale 1.Le sedute sono pubbliche, salvo quanto stabilito al successivo secondo comma. 2. Le sedute si tengono senza la possibilità per il pubblico di assistervi quando: -vengono trattati argomenti relativi all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza; - vengono trattati argomenti, fatti e circostanze che possono comportare valutazioni e apprezzamenti o arrecare pregiudizio a persone fisiche o giuridiche, associazioni e imprese, o ne violino la riservatezza. 3.Gli argomenti da esaminare senza la possibilità per il pubblico di assistervi sono precisati nell'ordine del giorno. 4.Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica ricorrano le situazioni di cui al comma 2, del presente articolo, il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata di un quinto dei Consiglieri assegnati può deliberare, a maggioranza, la continuazione del dibattito senza la possibilità per il pubblico di assistervi. Il Presidente del Consiglio, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, sentito il parere del Segretario Comunale, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula. 5.Durante le sedute senza la possibilità per il pubblico di assistervi, oltre ai componenti del Consiglio, resta in aula solo il Segretario Comunale, vincolato al segreto d'ufficio.
Articolo 6 - Consiglio Comunale aperto 1.Quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio - sentito il Sindaco, la Giunta e i Capigruppo - può convocare la seduta “aperta” del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o in altri luoghi, purché idonei per decoro e capienza. 2.Il Consiglio Comunale “aperto” ha carattere d’eccezionalità; nell’ambito delle riunioni “aperte” i cittadini possono partecipare con diritto di parola. 3.Nel Consiglio Comunale “aperto” non possono essere adottate deliberazioni.
Articolo 7 - Ordine del Giorno ( O.d.G. ) 1.Il Presidente del Consiglio - di concerto con il Sindaco - stabilisce le materie che devono essere trattate nelle sedute consiliari, iscrivendole all'ordine del giorno. 2.L'O.d.G. è predisposto dal Presidente del Consiglio, salvo per la fattispecie prevista nell’articolo 4, comma 5, ove i punti indicati dai Consiglieri richiedenti la convocazione devono essere inseriti nell’O.d.G. del Consiglio Comunale conseguente.
Articolo 8 - Deposito degli atti relativi agli argomenti iscritti all’O.d.G. 1.Il deposito, presso la segreteria comunale, degli atti relativi agli argomenti iscritti all’O.d.G. deve avvenire secondo i termini stabiliti dall’articolo16 comma 1, lettera a) dello Statuto Comunale. 2.Gli atti relativi agli argomenti integrati d’urgenza all’O.d.G. e quelli relativi alle sedute convocate d’urgenza, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della seduta. 3.In deroga a quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, gli atti relativi al Bilancio Previsionale, al Rendiconto Consuntivo e al Piano Regolatore Generale devono essere depositati almeno cinque giorni prima della seduta. 4.Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non è stata depositata entro i termini dovuti.
Articolo 9 - Convocazione dei Consiglieri Comunali 1.La convocazione dei Consiglieri Comunali deve essere curata dal Presidente del Consiglio - che a tal fine si avvale del supporto operativo dell’ufficio segreteria - con avvisi scritti da consegnarsi al domicilio o in altro luogo indicato per iscritto dal Consigliere, nell'ambito del territorio comunale. La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale che la effettua. 2.I termini per la consegna dell'avviso di convocazione sono regolati dall'articolo 16 dello Statuto. 3.L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l’ora sia per la seduta di prima che per quella di seconda convocazione e gli argomenti iscritti all'O.d.G. 4.Il Presidente del Consiglio dispone la pubblicazione di manifesti, negli stessi termini temporali previsti dall'articolo 16 dello Statuto Comunale, per rendere noto il giorno, l'ora e il luogo di convocazione del Consiglio Comunale e gli argomenti iscritti all'O.d.G.
Articolo 10 - Numero legale * Validità delle Sedute e delle Deliberazioni 1.Nelle sedute di prima convocazione, il Consiglio Comunale può deliberare solo con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati. 2.Nelle sedute di seconda convocazione, il Consiglio Comunale può deliberare solo con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. Sono fatti salvi i casi in cui la Legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata. 3.Nel numero fissato per la validità delle sedute del Consiglio Comunale non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi, o i loro parenti e/o affini fino al quarto grado, abbiano interesse a norma di legge. I Consiglieri che escono dalla sala delle sedute prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta stessa.
Articolo 11 - Sedute di prima Convocazione 1.La seduta viene aperta appena siano presenti il Presidente del Consiglio - o suo sostituto - e il numero legale dei Consiglieri. 2.Decorsa un'ora, rispetto a quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta la seduta rinviando gli argomenti posti all'O.d.G. alla seduta di seconda convocazione prevista nell’avviso di convocazione stesso. 3.Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi dei Consiglieri intervenuti, facendo inoltre menzione degli assenti preventivamente giustificati.
Articolo 12 - Sedute di seconda Convocazione 1.La seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello della prima, fa seguito - per ogni argomento iscritto all'O.d.G. - ad altra seduta andata deserta per mancanza del numero legale. 2.La seduta che segue a una prima iniziatasi col numero legale dei presenti e interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero legale stesso, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima. 3.Quando la seduta riprenda in seconda convocazione, il Presidente del Consiglio è tenuto a far recapitare l'invito per la stessa ai Consiglieri risultanti assenti al momento dell’inizio e/o della sospensione della seduta di prima convocazione. Tali avvisi devono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la seduta di seconda convocazione. 4.Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero previsto dei Consiglieri per renderla valida, essa viene dichiarata deserta. 5.Quando l'urgenza lo richieda, all'O.d.G. di una seduta di seconda convocazione, possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'O.d.G. della prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso consegnato almeno ventiquattro ore prima. 6.Nel caso di seduta alla quale viene rinviata la trattazione di uno o più argomenti di una seduta precedente oppure di seduta che segue a una precedentemente aggiornata per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, resta integro il carattere di "prima convocazione".
Articolo 13 - Partecipazione dell’Assessore non Consigliere 1.L'Assessore non Consigliere (articolo 47, comma 4, TU 267/2000), può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale con diritto d’intervento, ma senza diritto di voto. 2.L’Assessore non Consigliere non è computato ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta stessa e per la determinazione delle maggioranze per le votazioni.
CAPO III - PRESIDENZA * DISCIPLINA DELLE SEDUTE
Articolo14 - Presidenza del Consiglio 1.La Presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco o a un Consigliere eletto in ambito consiliare. Successivamente al primo Consiglio - presieduto dal Sindaco neoeletto - può essere posta all’ordine del giorno l’elezione del Presidente del Consiglio. Detta carica è operativa a valere dal primo Consiglio Comunale successivo a quello in cui la stessa è stata deliberata. 2.In assenza di deliberazione elettiva di cui al primo comma, il Sindaco mantiene la Presidenza del Consiglio. Per le Sedute in cui dovesse risultare assente il Sindaco, la Presidenza del Consiglio viene assunta - nell’ordine - dal Vice Sindaco, dall’Assessore Consigliere più anziano per età o dal Consigliere anziano (individuato secondo l’articolo 40, commi 2 e 3, del TU 267/2000). 3.In presenza di delibera elettiva di cui al primo comma, il Consigliere risultato eletto - a maggioranza dei Consiglieri assegnati - diviene Presidente del Consiglio. Per le Sedute in cui tale Presidente del Consiglio dovesse risultare assente, la Presidenza del Consiglio è assunta - nell’ordine - dal Sindaco o dalle figure già ordinate nel secondo comma. 4.Il Presidente del Consiglio eletto tra i Consiglieri, cessa dalla carica per dimissioni o nel caso in cui venga approvata una mozione di revoca con il voto consiliare di almeno la metà più uno dei Componenti assegnati al Consiglio. Tale mozione - precedentemente depositata al protocollo dell’Ente con la firma di almeno la metà dei Consiglieri assegnati - deve precisare i motivi della proposta di revoca, nonché la richiesta di inserimento all’ordine del giorno del primo Consiglio utile per porla in votazione. Nel caso in cui la mozione di revoca venga approvata, la Presidenza ritorna automaticamente al Sindaco. 5.Alla possibilità di nuove elezioni e cessazioni dalla carica non vengono posti limiti.
Articolo15 - Funzioni e Poteri del Presidente del Consiglio 1.Il Presidente del Consiglio cura lo svolgersi dei lavori consiliari, garantendo tra l’altro: -la direzione dei lavori nel rispetto dell’O.d.G. e delle norme del presente Regolamento; -che la discussione avvenga in un clima civile e rispettoso della dignità dei Consiglieri, come persone e soprattutto come rappresentanti degli elettori, e dei cittadini tutti. 2.Il Presidente del Consiglio modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati secondo l'ordine prestabilito, concede la facoltà di parlare, stabilisce il termine della discussione, nonché controlla e annuncia il risultato delle votazioni. 3.Il Presidente del Consiglio esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare lo svolgimento della seduta nel rispetto della Legge, dello Statuto e del presente Regolamento. Per tale esercizio può avvalersi dell'assistenza degli agenti della Polizia Municipale presenti alla seduta. E’ altresì sua facoltà quella di sospendere e - se del caso - quella di sciogliere la seduta, facendone redigere processo verbale.
Articolo 16 - Comportamento dei Consiglieri 1. Nella discussione degli argomenti il Consigliere Comunale ha diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure; ma essi dovranno riguardare atteggiamenti, opinioni e comportamenti di esclusivo carattere politico-amministrativo. Durante il proprio intervento, il Consigliere Comunale deve comunque esprimersi entro limiti di correttezza e di rispetto verso chiunque. Il Consigliere avrà parimenti cura di escludere dal proprio discorso qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno; eviterà altresì di formulare o sottintendere illazioni o supposizioni che possano ingenerare, in chi ascolta, dubbi sull’onestà e l’onorabilità delle persone fisiche e giuridiche o dei soggetti istituzionali, oggetto palese o velato del suo intervento. Il Consigliere dovrà infine astenersi dal turbare in qualsivoglia modo l'ordine dei lavori e il decoro dell’istituzione di cui fa parte. 2. In caso d’inosservanza delle norme di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio richiama in modo esplicito e nominativo il Consigliere in questione. 3. Il richiamato può fornire spiegazioni sul comportamento tenuto e su quanto detto, in seguito alle quali il Presidente del Consiglio ritira il richiamo o, confermandolo, invita il Consigliere a formulare le proprie scuse. Ove il richiamato persista nella trasgressione e/o rifiuti di scusarsi, il Presidente del Consiglio può interdirgli la parola sull'argomento in discussione. 4.Qualora il Consigliere, anche dopo l’interdizione della parola, persista nel suo atteggiamento, il Presidente del Consiglio, sospendendo temporaneamente la seduta, può disporre l’allontanamento dall’aula del Consigliere in questione. E’ fatto comunque salvo il diritto, del Consigliere allontanato, di partecipare alla votazione finale. 5.Nelle ipotesi in cui il consigliere rifiuti di abbandonare l’aula, il Presidente, al fine di attuare quanto disposto, si avvale delle facoltà previste nel comma 3 dell’articolo 15 del presente Regolamento.
Articolo 17 - Comportamento del pubblico 1.Le persone che assistono ai lavori consiliari nella parte riservata al pubblico debbono tenere un comportamento corretto, restare in silenzio e astenersi da comunicazioni o scambi di parola con i Consiglieri e da ogni manifestazione di assenso o dissenso anche mediante l’uso di cartelli, striscioni e qualsivoglia altro mezzo che interferisca con lo svolgimento delle funzioni del Consiglio Comunale e/o arrechi in qualsiasi modo disturbo allo svolgimento delle stesse. 2.Il Presidente del Consiglio, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può disporre l'allontanamento dall’aula di chi abbia violato le prescrizioni di cui al comma precedente. 3. Qualora siano violate le disposizioni di cui al primo comma e non sia possibile una palese individuazione soggettiva degli autori dei disordini, il Presidente del Consiglio, sempre dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può disporre che la seduta prosegua senza la possibilità per il pubblico di assistervi.
Articolo 18 - Comportamento nell’aula del Consiglio 1.Nella parte della sala riservata ai Consiglieri, durante la seduta non sono consentiti l’accesso e la permanenza di persone estranee al Consiglio Comunale. In deroga a ciò, è consentito lo scambio di documentazione o di brevi messaggi verbali. 2.Il Presidente del Consiglio può comunque ammettere la presenza di altre persone il cui intervento sia ritenuto pertinente e utile in merito all’argomento da trattarsi. 3.Sia ai Consiglieri che al pubblico è rivolto l’invito a spegnere o portare al minimo la suoneria del telefonino. Eventuali telefonate vanno comunque effettuate fuori dall’aula.
CAPO IV - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
Articolo 19 - Apertura delle Sedute 1.La seduta del Consiglio Comunale si apre con l’appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Comunale o da chi per esso, per accertare l’esistenza del numero legale, di cui all’articolo 10 del presente Regolamento.
Articolo20 - Verifica del numero legale 1.Dopo l'accertamento disciplinato dall'articolo 19, comma 1, del presente Regolamento, la presenza del numero legale è data per assunta per tutta la durata della seduta, salvo ulteriori verifiche a seguito di richiesta avanzata da qualsiasi Consigliere. Tale richiesta può essere proposta solo dopo la chiusura della discussione di una proposta di deliberazione e prima che sia avviata la relativa procedura di votazione. 2.Le verifiche del numero legale sono fatte mediante conta dei Consiglieri da parte del Segretario.
Articolo 21 - Designazione dei Consiglieri scrutatori 1.Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara che la seduta è legalmente valida e aperta e designa tre Consiglieri, di cui uno di opposizione, alle funzioni di scrutatore, soltanto nel caso in cui sia prevista la votazione a scrutinio segreto in almeno uno degli argomenti iscritti all’O.d.G. Nel caso tale eventualità si presenti durante seduta, la designazione avverrà al momento. 2.La regolarità delle votazioni palesi e il loro esito sono accertate dal Presidente del Consiglio con l'assistenza del Segretario Comunale. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza tra il numero dei presenti rispetto ai votanti e agli astenuti, il Presidente del Consiglio dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori. 3.L'assistenza dei Consiglieri scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente del Consiglio nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti. 4.Nel verbale delle sedute deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori. 5.I Consiglieri scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.
Articolo22 - Funzioni di segretario 1.Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Comunale. 2.Il Consiglio Comunale può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario, unicamente allo scopo di deliberare in merito a un determinato oggetto che interessa personalmente il Segretario Comunale e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In tale caso il Segretario Comunale deve ritirarsi dalla seduta durante la discussione e la deliberazione. 3.L'esclusione del Segretario Comunale è d'obbligo quando egli si trovi in uno dei casi previsti dall'articolo 290 del TU/1915. 4.Il Segretario Comunale partecipa alle sedute e su richiesta del Presidente del Consiglio interviene per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione. 5.Il Segretario Comunale, su invito del Presidente del Consiglio, provvede a informare il Consiglio Comunale sul funzionamento dell’organizzazione comunale.
Articolo 23 - Ordine dei lavori delle Sedute 1.All'inizio della seduta, concluse le operazioni preliminari, si procede all’esame delle proposte di deliberazione iscritte all’O.d.G. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente del Consiglio o su richiesta di un Consigliere, qualora nessun membro del Consiglio si opponga. In caso di opposizione decide il Consiglio, seduta stante e senza discussione, a maggioranza dei presenti. Prima che inizi la discussione di una proposta di deliberazione per la quale sia stata elaborata e depositata una relazione prodotta dalla Giunta o dal Consigliere proponente, il Presidente del Consiglio o lo stesso soggetto proponente, la espone per concetti o ne da lettura. Tali relazioni dovranno essere lette integralmente su richiesta di un singolo Consigliere. 2.Esaurite le proposte di deliberazione iscritte all’O.d.G. si procede con la trattazione del punto dedicato alle Comunicazioni, Mozioni, Interrogazioni e Interpellanze. Le comunicazionipossono essere effettuate nell’ordine dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio e in successione da ciascun Consigliere che segnali al Presidente l’intenzione di formularne. Tali messaggi devono riguardare fatti e avvenimenti che abbiano rilevanza e interesse per la Collettività. Esaurite le comunicazioni si passa all’esame delle mozioni, interrogazioni e interpellanze. L'esame delle mozioni e interrogazioni viene effettuato partendo da quelle eventualmente inevase da precedenti sedute per poi procedere nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'O.d.G. della seduta in corso. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua mozione o interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra seduta. La mozione o interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa (depositato entro i termini dovuti, per tutti gli argomenti iscritti nell'O.d.G., negli atti della seduta). Conclusa l'illustrazione il Presidente del Consiglio può replicare direttamente o dare la parola per la replica all'Assessore delegato per materia. Tali soggetti possono altresì riservarsi di rispondere per iscritto entro dieci giorni. Dopo l’eventuale risposta immediata, il proponente può replicare brevemente per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto della risposta stessa. Nel caso che la mozione o interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta a uno solo di essi, di regola al primo firmatario. Per le mozioni è ammessa la formulazione di dichiarazioni di voto con le modalità di cui all'articolo 35 del presente Regolamento. Le mozioni e interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente. Il Presidente del Consiglio per le mozioni e interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'O.d.G. della seduta, può disporre che siano discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono. Esaurita la trattazione delle mozioni e interrogazioni iscritte all'O.d.G., i Consiglieri hanno facoltà di formulare interpellanze, il cui esame viene effettuato partendo da quelle eventualmente inevase da precedenti sedute per poi procedere a quelle eventualmente da presentare nella seduta in corso. Ciò avviene seguendo per le prime l’ordine di ricezione agli atti del Consiglio in cui furono presentate e per le seconde nell'ordine di richiesta al Presidente del Consiglio di formulazione da parte dei Consiglieri. Il Sindaco o l'Assessore interessato per materia delegata, possono dare risposta immediata o riservarsi di farlo nella seduta successiva. La risposta all’interpellanza, sia essa formulata da un Consigliere singolarmente o in nome di più Consiglieri, potrà dar luogo a replica del solo Consigliere interpellante per dichiarare se la risposta viene ritenuta soddisfacente o meno e per esporne sinteticamente le ragioni. 3.La trattazione di un argomento iscritto all'O.d.G. può essere sospesa su proposta del Presidente del Consiglio o di un Consigliere per essere successivamente proseguita, per ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della seduta medesima. In caso di opposizione sulla proposta di sospensione, seduta stante e senza discussione, decide il Consiglio a maggioranza dei presenti. 4.Se sullo stesso argomento o su argomenti connessi concorrono Mozioni, Interrogazioni e Interpellanze, si svolge per tutte un'unica discussione. Intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interrogazioni e infine i presentatori delle interpellanze. 5. Nelle sedute nelle quali vengono discussi lo Statuto, il Bilancio Previsionale e Programmatico, il Rendiconto Consuntivo, il Piano Regolatore Generale e le sue Varianti Generali, non è iscritta all’ordine del giorno la trattazione di mozioni, interrogazioni e interpellanze, così come definite nell’articolo 46.
Articolo 24 - Interventi nelle trattazioni 1.Il Consigliere, per intervenire nella discussione, deve chiedere la parola al Presidente del Consiglio che la concede seguendo l'ordine di richiesta, disponendo - per quanto possibile - che si alternino Consiglieri che appartengono a Gruppi diversi. Il Presidente del Consiglio, dopo aver invitato i Consiglieri a intervenire senza che alcuno abbia richiesto di farlo, mette la proposta in votazione. 2.Il Consigliere ha diritto di non essere interrotto durante i propri interventi, che - per ogni punto all’O.d.G. - non possono essere più di due. 3.Ogni intervento non potrà durare più di : a) 5 minuti per tutte le situazioni non esplicitate nelle altre lettere del presente comma; b) 10 minuti per Bilancio Previsionale, Rendiconto Consuntivo, Varianti parziali al PRG e Statuto; c) 20 minuti per il dibattito sulla variante totale circa un nuovo piano regolatore generale. 4.Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano per gli interventi relativi alla situazione già diversamente disciplinata nell’articolo 31. 5.Durante ogni intervento, gli altri Consiglieri devono evitare discussioni e dialoghi fra loro; ove ciò avvenga il Presidente del Consiglio interviene per richiamare al rispetto dell’intervento in essere. Solo il Presidente del Consiglio può interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento. 6.Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio richiama all'ordine il Consigliere e ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola. 7.Qualora il Presidente del Consiglio ritenga che gli interventi già sviluppatisi non abbiano esposto in modo esauriente le posizioni palesate dagli interventi stessi, può lasciar proseguire la discussione anche in deroga ai tempi di cui al precedente comma 3. Nel caso, invece, ritenga che la discussione stia ripetendo concetti già esposti, può invitare chi sta parlando a portare nuovi elementi o a concludere il proprio intervento onde procedere a dichiarare chiusa la discussione per passare - ove richiesta - alla replica finale del relatore o per invitare chi lo desideri a formulare le dichiarazioni di voto.
Articolo 25 - Mozioni d’ordine * Richiami a Leggi, Statuto, Regolamenti e all’O.d.G. 1.Ogni Consigliere Comunale può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine. Essa consiste in un richiamo verbale volto a ottenere che nel modo di presentare, discutere e approvare una deliberazione, siano osservati la Legge, lo Statuto, il presente Regolamento e l'O.d.G. 2.Il Presidente del Consiglio concederà la parola sul richiamo a un solo Consigliere per ciascun Gruppo Consigliare, dopo di ché si pronuncerà il Consiglio, seduta stante, con votazione a maggioranza dei presenti.
Articolo26 - Richiesta della parola per fatto personale 1.Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro Consigliere. 2.Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio, decide il Consiglio seduta stante senza discussione e a maggioranza dei presenti.
Articolo27 - Questioni pregiudiziali e sospensive 1.Le questioni pregiudiziali, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte solo prima che abbia inizio la discussione dell'argomento medesimo. Nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto se giustificate dall'emergere di nuovi elementi. 2.La discussione sull'argomento non può proseguire prima che il Consiglio abbia deliberato sulle questioni pregiudiziali o sospensive. 3.In merito alle questioni pregiudiziali e sospensive può parlare, oltre al proponente o a uno solo dei proponenti, un solo Consigliere contrario per ogni Gruppo Consiliare. 4.Il Consiglio Comunale decide seduta stante, con votazione palese a maggioranza dei presenti.
Articolo 28 - Presentazione di emendamenti concernenti l’argomento in discussione 1.Prima della replica del Presidente o del relatore possono essere presentati, da ciascun Consigliere, emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura d'iscrizione all'O.d.G. 2.Tali emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e depositati sul banco del Presidente, il quale ne da lettura, o incarica il proponente di darne lettura. 3.Il proponente può rinunciare in qualsiasi momento, prima della votazione, al suo emendamento. 4.Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente del Consiglio pone la questione in votazione per alzata di mano e il Consiglio decide, seduta stante, a maggioranza dei presenti.
Articolo29 - Sospensioni della trattazione in caso di presentazione di emendamenti 1.Qualora siano stati presentati emendamenti ai sensi del precedente articolo 28, è data facoltà a ogni Consigliere di chiedere al Consiglio, prima della replica del relatore, una breve sospensione della trattazione dell'argomento. Ciò al solo scopo di consentire ai proponenti la eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati. 2.Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente del Consiglio. In caso di dissenso si pronuncia il Consiglio senza discussione e a maggioranza dei presenti. 3.Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli Consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto alla presidenza i testi eventualmente concordati in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del Presidente del Consiglio o del proponente. 4.Sugli emendamenti il Segretario Comunale deve esprimere il parere di conformità.
Articolo 30 - Chiusura della discussione 1.Il Presidente del Consiglio dopo che sull'argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e da la parola - ove richiesto - al relatore per la replica finale. 2.Dopo la chiusura della discussione e l’eventuale replica del relatore, la parola può essere concessa esclusivamente per le dichiarazioni di voto.
CAPO V - VOTAZIONI Articolo 31 - Dichiarazioni di voto 1.Dichiarata chiusa la discussione e dopo l’eventuale replica del relatore, la parola può essere concessa esclusivamente per dichiarazioni volte a preannunciare il voto o l’astensione - spiegandone in sintesi i motivi - a un solo consigliere per ciascun gruppo. 2.Qualora un punto all’O.d.G. - dall’origine o per modifiche definite nel dibattimento - comporti per emendamenti o parti separate più di una votazione, il Consigliere dovrà esplicitare in una sola dichiarazione la sua intenzione di voto per le diverse parti. 3.La dichiarazione di voto potrà essere effettuata anche dal Consigliere che intenda votare diversamente da quanto preannunciato da altro Consigliere del proprio Gruppo. 4.Ogni dichiarazione di voto - in qualunque caso - non potrà durare più di tre minuti.
Articolo32 - Modalità generali 1.L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata - di norma - in forma palese. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 33 e 34. 2.Le votazioni in forma non palese - articolo 35 - sono effettuate solo quando siano prescritte dalla Legge o, su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati, nei casi in cui il Consiglio Comunale debba esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. 3.Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la Legge disponga diversamente. 4.La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale la seduta e, nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione. 5.Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue: a)la votazione su questione pregiudiziale si effettua nel momento in cui la stessa viene sollevata; b)le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine tipologico: prima le soppressive, poi le modificative e infine quelle aggiuntive; c)per i provvedimenti composti di varie parti, commi o articoli, quando almeno un Consigliere ha richiesto che siano votati per parti separate, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la votazione separata, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema deliberativo; d)i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità con quanto integrato. 7.Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione. 8.Per i regolamenti e i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità: a)per i regolamenti il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votatetali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese; b)per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni, vengono posti in votazione congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'eventuale approvazione preliminare di variazioni. 9.Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi. Sono consentiti solo brevi richiami normativi relativi alle modalità della votazione in corso.
Articolo 33 - Votazioni palesi 1.Le votazioni in forma palese avvengono per alzata di mano o con dispositivo elettronico visibile a tutti. 2.Il Presidente del Consiglio pone ai voti il provvedimento proposto, di norma invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari e infine gli astenuti. 3.Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato. 4.La votazione è soggetta a controprova, se questa è richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione anche i Consiglieri scrutatori. Se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale. 5.I Consiglieri che intendono risulti nominativamente a verbale il loro voto di contrarietà o di astensione, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione della loro volontà di voto.
Articolo 34 - Votazioni per appello nominale 1.Le votazioni per appello nominale si effettuano quando sono esplicitamente previste dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento o quando è richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. Tale richiesta deve essere formulata dopo la dichiarazione di chiusura della discussione e prima che sia dato inizio alla votazione. 2.Il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a formulare la propria volontà rispetto alla proposta di deliberazione dichiarando, in sequenza all’appello del Segretario che annota i voti, uno dei tre seguenti termini: favorevole; contrario; astenuto. 3.Il Segretario Comunale comunica i voti al Presidente del Consiglio che ne proclama il risultato. 4.Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato sul verbale.
Articolo 35 - Votazioni non palesi 1.Ove ne ricorrano le condizioni, le votazioni avvengono in modo non palese. 2.Le votazioni non palesi vengono effettuate a mezzo di schede e con l'assistenza dei tre Consiglieri scrutatori o con dispositivo elettronico che rispetti la riservatezza del voto. 3.Ciascun Consigliere scrive nella scheda: - i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, ove la votazione abbia per oggetto l’individuazione di persone da eleggere, incaricare, nominare, ecc. per una determinata funzione; - la propria volontà di voto, espressa secondo una delle possibilità illustrate dal Presidente del Consiglio prima che lo stesso dichiari aperta la votazione, ove la votazione non abbia per oggetto delle persone. 4.I nominativi scritti sulla scheda in eccedenza rispetto al numero previsto non sono considerati, iniziando nell'ordine di compilazione dal primo in eccedenza. 5.Le schede bianche sono computate come voti espressi. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio affinché ne sia preso atto nel verbale. 6.Terminata la votazione il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede e al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato. 7.Nel caso di irregolarità il Presidente del Consiglio annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione. 8.Il carattere non palese della votazione deve risultare dal verbale.
Articolo 36 - Esito delle votazioni 1.Salvo che per i casi espressamente previsti dalle Leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevole che, raddoppiato, da un numero superiore di una unità al totale dei votanti. 2.I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta ma non nel numero dei votanti. 3.In caso di votazione non palese, per determinare la maggioranza dei votanti si computano le schede che esprimano voto favorevole o contrario e quelle bianche o nulle. 4.In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta. 5.Salvo i casi particolari previsti dalle Leggi o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una seduta successiva.
Articolo 37 - Deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili 1.Fatte salve diverse disposizioni di Legge, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, nei casi d'urgenza, col voto espresso appositamente dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
Articolo38 - Casi di obbligatoria astensione dalle deliberazioni 1.I Consiglieri, gli Assessori e il Sindaco debbono astenersi dal prendere parte a deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge.
CAPO VI - PROCESSI VERBALI Articolo39 -Verbali delle Sedute * Redazione e firma 1.l verbali delle Sedute sono l'atto pubblico che documenta la volontà espressa attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. 2.Alla loro redazione provvede il Segretario della seduta. 3.I verbali costituiscono il resoconto dell'andamento delle sedute consigliare e riportano i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle parti dispositive delle deliberazioni e il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti su ogni proposta. Dai verbali deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo senza la possibilità per il pubblico di assistervi, nonché le eventuali votazioni avvenute in modo non palese. 4.Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono registrati su nastro magnetico e successivamente trascritti esprimendo con la massima chiarezza possibile, in forma riassuntiva, i concetti espressi da ciascun Consigliere. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente del Consiglio, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto - previa lettura al Consiglio - sia fatto pervenire al Segretario. 5.Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie comunque espresse devono essere riportate a verbale se richiesto da un Consigliere. 6.I verbali delle sedute svoltesi senza la possibilità per il pubblico di assistervi sono redatti in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano violare la riservatezza, che ha originato tali sedute, come prevista dall'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento. 7.I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Comunale.
Articolo40 - Deposito e rettifiche 1.I verbali vengono depositati agli atti e sono a disposizione dei Consiglieri. 2.Qualora un Consigliere intenda richiedere modifiche o integrazioni ne fa richiesta scritta, depositata al protocollo dell’ente. Il Presidente del Consiglio e il Segretario dovranno - entro trenta giorni dal deposito della richiesta - trasmettere risposta scritta al Consigliere richiedente. 3.I registri dei processi verbali e le registrazioni foniche delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio a cura del Segretario Comunale. 4.Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario Comunale.
CAPO VII - DOVERI, FACOLTA’ E DIRITTI DEL CONSIGLIERE COMUNALE Articolo 41 - Partecipazione alle Sedute 1.Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle eventuali Commissioni Consiliari delle quali sia componente. 2.L’articolo 16, comma 3, dello Statuto definisce le modalità di comunicazione dell’eventuale assenza dalle sedute di cui al primo comma. 3.L’articolo 16, comma 4, dello Statuto determina il caso di avvio del procedimento di decadenza del Consigliere per assenze ingiustificate dalle sedute. 4.Il Consigliere Comunale che si assenta definitivamente dalla seduta deve - prima di lasciare la sala - avvertire il Segretario Comunale perché sia presa nota a verbale.
Articolo42 - Astensione obbligatoria 1.I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende e organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo. 2.I Consiglieri devono assentarsi durante la discussione e astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri verso il Comune o verso le istituzioni, aziende e organismi dallo stesso amministrati o soggetti a controllo, come pure quando si tratta di interesse dei loro congiunti o affini fino al quarto grado o di conferire impieghi ai medesimi.
Articolo 43 - Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale 1.A fronte di quanto stabilito dalla legge 441/1982, ovvero l’applicabilità delle norme oggetto del presente articolo ai rappresentanti istituzionali eletti dai cittadini nell’ambito degli Enti Territoriali a partire dai comuni capoluoghi di provincia o con almeno 50.000 abitanti per arrivare fino al Parlamento Nazionale, per il nostro Ente - che non rientra nella specificata dimensione demografica - è lasciata alla discrezionalità dei Componenti del Consiglio Comunale la facoltà di presentare o meno la documentazione attestante la situazione patrimoniale e reddituale.
Articolo 44 - Esercizio del mandato elettivo 1.I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti e alle aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni stabilite dal TU 267/2000. 2.Ai Consiglieri Comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione a ogni seduta del Consiglio Comunale. Se la seduta si protrae oltre le ore ventiquattro del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo. 3.Nella medesima misura e alle stesse condizioni, di cui al secondo comma, l'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri Comunali per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari, ove formalmente costituite e convocate. 4.Sempre con misura e condizioni di cui al secondo comma, l'indennità di presenza è concessa anche per la presenza dei Consiglieri Comunali alle sedute delle commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali. 5.Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle eventuali commissioni consiliari. Agli amministratori predetti l'indennità di presenza è invece dovuta per la partecipazione alle sedute delle commissioni comunali previste da leggi statali o regionali, di cui al precedente comma quarto. 6.I Consiglieri Comunali che risiedono fuori del capoluogo del comune, definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. 7.I Consiglieri Comunali incaricati, specificatamente e per iscritto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, a recarsi per ragioni del loro mandato fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione o al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra enti locali che hanno rilevanza sovracomunale. Articolo45 - Iniziativa 1.I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa sulle materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. 2I Consiglieri hanno facoltà di presentare al Sindaco emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, così come previsto dall'articolo 28 del presente Regolamento. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. 3.Sulle proposte di emendamento il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente del Consiglio, esprime parere nell'ambito delle sue competenze.
Articolo 46 - Mozioni * Interrogazioni * Interpellanze 1.I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente del Consiglio Mozioni, Interrogazioni e Interpellanze su argomenti che riguardano le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale nonché su argomenti che interessano l'attività del Comune e la vita della popolazione. 2.La Mozione consiste in una proposta, che va sottoposta a decisione consiliare nelle forme previste per le deliberazioni, intesa a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, nell'ambito delle competenze del Consiglio stesso stabilite dalla Legge e dallo Statuto. La mozione deve essere presentata per iscritto, al Presidente del Consiglio, con la firma di almeno un quinto dei Consiglieri e viene inserita nell'O.d.G. della prima seduta del Consiglio che sarà convocata dopo il suo deposito al protocollo dell’Ente. 3.L’Interrogazione consiste nella formulazione scritta di quesiti rivolti al Sindaco o agli Assessori in ordine a questioni, fatti, eventi o provvedimenti di esclusivo carattere politico-amministrativo. L’interrogazione va depositata al protocollo dell’Ente. Se contiene esplicita richiesta di risposta scritta, l’interrogato dispone in modo che l’interrogante riceva risposta scritta entro trenta giorni dalla presentazione e la stessa non viene inserita nell’O.d.G. del consiglio. Se non contiene l’esplicita richiesta appena citata, si desume che l’interrogante attende risposta orale nel primo consiglio utile; a tal fine l’interrogazione deve essere pervenuta almeno un giorno prima dell’inoltro degli avvisi di convocazione. Quando l'interrogazione a giudizio del Presidente del Consiglio riveste carattere d'urgenza può essere effettuata verbalmente o per iscritto anche durante la seduta. 4.L’Interpellanzaconsiste nella formulazione orale - durante le sedute consiliari nel punto a esse dedicato - di quesiti rivolti al Sindaco o agli Assessori in ordine a questioni, fatti, eventi o provvedimenti di esclusivo carattere politico-amministrativo.
Articolo 47 - Informazione e Accesso agli atti e documenti amministrativi 1.I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo. 2.I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti e i documenti dell'amministrazione comunale, fatte salve le esclusioni e le limitazioni previste per Legge, Statuto o Regolamenti. A tal fine gli stessi hanno diritto di accedere durante il normale orario di lavoro presso gli Uffici Comunali per ricevere dai responsabili dei servizi, o loro sostituti, precisazioni, notizie e ogni ulteriore elemento di chiarificazione relativo ad atti, documenti o situazioni. 3.Qualora l'esercizio dei diritti comporti eccessivi intralci all'attività dell'Ufficio o del servizio al pubblico, il Sindaco, su proposta del Responsabile del servizio e d'intesa con il Consigliere Comunale interessato, provvede a indicare gli orari e le modalità più idonee. 4.Le notizie e informazioni sono date verbalmente con l'osservanza dei limiti stabiliti per Legge a tutela degli interessi comunali e dei diritti di terzi. 5.Qualora un Consigliere Comunale intenda ottenere risposta scritta deve farne richiesta scritta al Sindaco, in tal caso la risposta è data dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia entro trenta giorni. 6.I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto negli specifici casi determinati dalla legge.
Articolo 48 - Visione e Ottenimento di copie degli atti e documenti amministrativi 1.Il Segretario e i Responsabili d’ufficio sono tenuti a esibire gli atti - adottati o in itinere - a richiesta verbale del Consigliere Comunale durante il normale orario di lavoro, qualora non si possa dare corso all’immediata esibizione degli atti, per ragioni inerenti al servizio e da rappresentare al Consigliere, la richiesta formalizzata a termini di Regolamento, dovrà essere soddisfatta nel minor tempo possibile e comunque entro i tempi stabiliti dalla Legge 241/1990, articolo 25, comma 4 e ribaditi dal DPR 352, articolo 4, comma 5. 2.CiascunConsigliere può richiedere al Sindaco, mediante istanza in carta libera per finalità connesse all'espletamento dei compiti di istituto, da dichiarare nella richiesta, copia delle deliberazioni, specificatamente indicate, adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, ancorché non efficaci, dei Regolamenti comunali, relative tariffe nonché di qualsiasi altro atto e documento amministrativo. 3.La copia di atti e documenti - esente dall'imposta di bollo - deve essere certificata conforme all'originale dal Segretario Comunale o da altro funzionario comunale, con l'indicazione del rilascio per l'utilizzo esclusivo ai fini del mandato, essere munita del bollo dell'Ente e contenere tutte le indicazioni attinenti all'eventuale procedura di acquisizione dell'efficacia. Il rilascio di copia di atti e documenti - per cui non sono dovuti diritti o altri oneri nemmeno a titolo di rimborso spese - è dovuto nel minor tempo possibile e comunque sempre entro i termini richiamati nel comma 1, del presente articolo. 4.Per gli atti di particolare complessità, il termine per la visione o per il rilascio di copia verrà concordato con il Consigliere richiedente previa verifica con gli uffici interessati. 5.Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non possa ottemperare, nei termini fissati, alle richieste avanzate, dovrà esserne data, a cura della segreteria comunale e su segnalazione dell'ufficio competente, comunicazione al Consigliere Comunale con l'indicazione dei motivi che hanno determinato il ritardo e del nuovo termine entro cui avrà luogo il rilascio della copia. 6.Per gli atti di rilevante complessità amministrativa (elaborati urbanistici, geologici, commerciali, progetti di opere pubbliche, ecc.) verrà tenuta a disposizione dei Gruppi Consiliari - presso l’ufficio comunale competente per materia - copia conforme all'originale per la visione nell’ambito dell’ufficio stesso e degli orari lavorativi dell’Ente. 7.Per la ricezione delle richieste presentate dai Consiglieri Comunali fa fede la registrazione al protocollo generale dell’Ente.
CAPO VIII - GRUPPI CONSILIARI
Articolo 49 - Costituzione * Composizione 1.I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consigliare. 2.Il Consigliere che intenda appartenere a un gruppo diverso da quello corrispondente alla sua lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione in forma scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo. 3.In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del Consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto. 4.Ogni Consigliere può recedere dal Gruppo consiliare al quale appartiene e aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il Consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del Gruppo al quale aderisce. 5.Al Consigliere che non intenda appartenere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti a un Gruppo Consiliare. 6.Può essere costituito un Gruppo misto composto da uno o più Consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio Gruppo e che non intendano confluire in altri Gruppi esistenti. L'adesione al Gruppo non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale Gruppo. 7.Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti a un Gruppo Consiliare.
CAPO IX - COMMISSIONI CONSILIARI
Articolo 50 - Costituzione * Composizione * Funzionamento 1.Il Consiglio Comunale può costituire due tipi di Commissioni Consiliari: a) Consultive, previste dall’articolo 25 dello Statuto Comunale; b) Speciali, previste dall’articolo 26 dello Statuto Comunale. 2.Le Commissioni consultive sono composte da un numero di Consiglieri Comunali che rappresentino con criterio proporzionale tutti i gruppi consiliari. Sono nominate dal Consiglio Comunale nella prima seduta successiva a quella dell'insediamento del Consiglio neo-eletto. 3.In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Commissario, il gruppo consigliare di appartenenza designa un altro rappresentante e il Sindaco procede alla nomina per sostituzione. 4.Le riunioni delle Commissioni Consiliari sono valide con la presenza di almeno la metà dei commissari. 5.Gli atti relativi agli affari iscritti all'O.d.G. sono depositati presso la sede comunale, almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei Commissari.
Articolo 51 - Presidenza * Convocazione 1.Il Presidente di ciascuna Commissione Consiliare è eletto in seno alla Commissione stessa con votazione palese, a maggioranza dei voti nella prima seduta di insediamento convocata dal Sindaco. 2.La presidenza di Commissioni Consiliari investite di funzioni di controllo o di garanzia spetta alle Opposizioni. 3.In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione individuabile come Consigliere anziano. 4.Il Presidente convoca e presiede la Commissione fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ognuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nelle competenze della Commissione. La convocazione è effettuata dal Presidente anche in seguito a richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, di membri della Commissione che rappresentino un quinto dei Consiglieri Comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta. 5.Le convocazioni delle Commissioni sono predisposte con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo e ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione almeno cinque giorni prima della data di riunione. Della Convocazione è data comunicazione entro gli stessi termini al Sindaco e agli Assessori delegati alle materie da trattare mediante l'invio dell'ordine del giorno, e al pubblico, mediante affissione dello stesso all'albo del Comune.
Articolo 52 - Segreteria * Verbali delle sedute * Pubblicità dei lavori 1.Le funzioni di segretario delle Commissioni Consiliari sono svolte dal funzionario comunale designato dal Segretario Comunale. 2.Spetta al Segretario delle Commissioni Consiliari organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione e il loro deposito preventivo, nonché la redazione del verbale. 3.Dopo ciascuna riunione il Presidente della Commissione informa il Presidente del Consiglio delle conclusioni alle quali la Commissione è pervenuta sugli argomenti trattati. 4.I verbali delle Commissioni Consiliari sono approvati nelle sedute successive a quelle cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati e sono depositati presso la Segreteria delle Commissioni per la libera consultazione da parte dei Consiglieri Comunali, del Segretario Comunale e dei Revisori dei conti. 5. Le sedute delle Commissioni Consiliari Consultive sono pubbliche, salvo la possibile eccezione così come definita nell’articolo 25 comma 4 dello Statuto e nell’articolo 5 comma 2 del presente regolamento. Tale eccezione dovrà risultare dal verbale della seduta precedente a quella che s’intende svolgere senza la possibilità per il pubblico di assistervi. Per le Commissioni Speciali si da per assunta la non possibilità per il pubblico di assistervi, salvo deliberazione verbalizzata di non sussistenza delle necessità di riservatezza e conseguente svolgimento di sedute pubbliche.
Articolo53 - Commissioni Consiliari Consultive 1.Le Commissioni Consultive costituiscono organismo di studio, consultivo e propositivo del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare rilevazioni conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, alla gestione di aziende e altri organismi dipendenti dal Comune e - più in generale - di qualsiasi argomento di rilevanza amministrativa. 2.Le Commissioni Consultive provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio Comunale con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consigliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio può riferire, al Consiglio Comunale stesso, il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio Comunale per l'espletamento dell'incarico. 4.Le Commissioni Consultive non hanno poteri deliberativi, ma hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione e mozioni, nell'ambito delle funzioni loro attribuite. Tali proposte sono trasmesse al Presidente del Consiglio per l’iter che le porterà alla valutazione del Consiglio Comunale. 5.Su richiesta del Presidente della Commissione, alle sedute della commissione possono essere invitati funzionari e tecnici del Comune, compatibilmente con le esigenze di servizio, nonché qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare. 6.Le Commissioni Consultive si avvalgono, se opportuno, della collaborazione di esperti appositamente incaricati dalla Giunta su richiesta della Commissione stessa. 7.Le Commissioni Consultive hanno facoltà di chiedere agli uffici comunali l'esibizione di atti e documenti senza che le sia opposto il segreto d'ufficio. La richiesta deve essere indirizzata al Segretario Comunale.
Articolo 54 - Commissioni Consiliari Speciali 1.Per l'esame di materie e argomenti di particolare rilevanza il Consiglio Comunale potrà, caso per caso, su proposta della Giunta o anche di propria iniziativa, nominare Commissioni Consiliari Speciali, scegliendo i componenti tra i Consiglieri. Tale nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 26 dello Statuto Comunale. 2.La deliberazione che istituisce le Commissioni Consiliari Speciali definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Delle Commissioni Consiliari Speciali fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi consiliari. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Coordinatore. Le Commissioni Consiliari Speciali si riuniscono senza la possibilità di assistervi per soggetti non componenti delle Commissioni. Eventuali audizioni di tali soggetti estranei, sono da esperirsi in via separata dai lavori delle Commissioni stesse. 3.Le Commissioni Consiliari Speciali hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Coordinatore il Segretario Comunale mette a disposizione delle Commissioni tutti gli atti anche di natura riservata afferenti all'oggetto dell'indagine o allo stesso connessi. 4.Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, le Commissioni Consiliari Speciali possono effettuare l'audizione di membri del Consiglio Comunale, della Giunta, del Collegio dei Revisori dei conti, del Difensore Civico, del Segretario Comunale, dei Responsabili d’area, dei Servizi e degli Uffici e dei loro dipendenti, nonché dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi. La convocazione e le risultanze delle audizioni restano riservate fino alla presentazione al Consiglio Comunale delle relazioni delle Commissioni. Fino a quel momento i componenti delle Commissioni Consiliari Speciali e i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 5.La redazione dei verbali delle Commissioni viene effettuata da un impiegato comunale incaricato, su proposta del Coordinatore; l’impiegato nelle sedute può avvalersi di apparecchi di registrazione forniti dall’Ente. 6.Nelle relazioni al Consiglio Comunale le Commissioni Consiliari Speciali espongono i risultati del lavoro espletato, escludendo quanto non direttamente o indirettamente connesso con l'ambito dell’oggetto del loro lavoro; anche per quanto escluso è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma. 7.Il Consiglio Comunale, preso atto delle relazioni delle Commissioni Consiliari Speciali, può adottare i provvedimenti conseguenti se di sua competenza, o in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito. 8.Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale le Commissioni Consiliari Speciali concludono la propria attività e sono sciolte. Gli atti e i verbali vengono consegnati dal Coordinatore al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio comunale.
Articolo 55 - Rinvio 1.Per tutto quanto non previsto dal presente capo IX valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite per il funzionamento del Consiglio Comunale.
TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 56 - Finalità 1.L'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Articolo 57 - Diffusione 1.Copia del presente Regolamento è inviata a cura del Segretario Comunale ai Consiglieri Comunali neoeletti dopo la proclamazione o a quelli in carica dopo l’adozione. 2.Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, una copia deve essere disponibile per chiunque intenda consultarlo presso l’ufficio segreteria. Articolo 58 - Interpretazione 1.Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali al di fuori delle sedute, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio. 2.Il Presidente del Consiglio incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e pone la stessa al vaglio del primo Consiglio utile. 3.Le eccezioni sollevate dai Consiglieri durante le sedute del Consiglio Comunale relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'O.d.G. sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta per sentire i Capigruppo presenti e il Segretario Comunale, poi la riprende e la decisione di merito; la quale può anche consistere nel rinviare l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva seduta. Entro i dieci giorni successivi alla seduta va attivata la procedura di cui al precedente comma. 4.L'interpretazione autentica delle norme di cui al terzo comma ha validità permanente e in merito a essa non sono ammesse ulteriori eccezioni.
Articolo 59 - Situazioni non disciplinate 1.Qualora nel corso delle sedute si presentino situazioni che non siano disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione di merito è adottata dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.
Articolo 60 - Entrata in vigore 1.Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo la procedura prevista dagli articoli 50 e 51 dello Statuto Comunale.
COMUNE di CAPRIOLO( PROVINCIA DI BRESCIA) Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
Allegato alla deliberazione consiliare n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , in data . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visto: SI AUTENTICA Il Segretario Comunale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timbro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |



Regolamento Consiglio Comunale 